Raccolta Normativa
Indice del testo unico IVA
TITOLO SESTO DISPOSIZIONI VARIE
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Art. 71.
Operazioni con lo Stato della Citta' del Vaticano e con la Repubblica
di San Marino
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni
eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello
Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede
le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale
italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San
Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita' da stabilire
preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad
accordi con i detti Stati.
Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti
dallo Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree di cui al
primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai
quali o per conto dei quali ne e' effettuata l'introduzione nel
territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto a norma del ((secondo comma)) dell'art. 17. (5)
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San
Marino, l'imposta sul valore aggiunti sara' assunta in deposito dalla
dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione
dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire
con il decreto previsto dal primo comma.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Art. 72.
Trattati e accordi internazionali
Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali
relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto.
Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo
comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli
articoli 8, 8-bis e 9.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
((1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari,
compreso il personale tecnicoamministrativo, appartenenti a Stati che
in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai
rappresentanti diplomatici e consolari italiani;))
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali
militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in
esecuzione del trattato del nord-Atlantico, nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, nonche' all'Amministrazione della
difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il
suddetto trattato;
3) alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione
di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette
comunita', nei limiti per questi ultimi della partecipazione della
Comunita' stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni
specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di
Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione
per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorche' le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire
cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le
disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta
beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a
carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di
lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti
soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' all'imposta sul
valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in
cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa. (6) (5)
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art. 72 terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
hanno effetto dal 1 gennaio 1973."
Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Il limite di lire
cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art. 72 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 687, e' ridotto a lire centomila e si applica anche per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai
soggetti indicati nel n. 1 del terzo comma del medesimo articolo".
Art. 73.
Modalita' e termini speciali
Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le
modalita' ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione
delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad
operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di
attivita' e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie ed
altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni
inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e
recipienti di cui all'art. 15; n. 4), non restituiti in conformita'
alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e'
commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di
effettuazione della operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione
delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate
nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti
particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di
cui al titolo secondo del presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte
dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo
restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e
nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a
registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse
si riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le
liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni
di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti
di lampade votive. - Con decreti del Ministro delle finanze possono
inoltre essere determinate le formalita' che devono essere osservate
per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione o la
sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni
legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate
categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per
la diretta vendita al consumo potra' essere disposta la applicazione
di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere
determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare,
senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese
produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da
disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 48)).
Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o societa'
controllante, devono essere presentate anche agli uffici del
domicilio fiscale delle societa' controllate, fermi restando gli
altri obblighi e le responsabilita' delle societa' stesse. ((Agli
effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente
periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti
dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente,
degli enti e societa' diversi da quelli per i quali anche in tale
periodo d'imposta l'ente o societa' controllante si e' avvalso della
facolta' di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli
enti e delle societa' per i quali trova applicazione la disposizione
di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30)). Si considera controllata la societa' le cui azioni
o quote sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio
dell'anno solare precedente. (20)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 73-bis.
Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.
Il Ministro delle finanze con propri decreti puo' stabilire
l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni
ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti
categorie:
1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883,
nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la
televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del
suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico,
nonche' talune relative parti e pazzi staccati.
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
((L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore
ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a
qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o
dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1),
eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26
novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto
obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla
voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di
codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero
di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo
attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le
caratteristiche, le modalita' e i termini dell'apposizione, anche
mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta
nonche' i relativi controlli. Possono essere altresi' prescritte
modalita' per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei
contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle
merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.))
Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma
possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in
pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma
2) che il presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
Art. 74.
Disposizioni relative a particolari settori
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta
e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati
dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti
attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione
stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni
successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie
fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che
effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza
comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui
all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo
17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di
libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli
editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al
numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al
numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per
cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli
pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad
altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali
registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti
sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica
confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a
condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta
per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano
tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto
integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente
lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed
i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti
integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche'
il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo
dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al
dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si
applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che
esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti
editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute,
secondo le modalita' previste dalla predetta legge Non si considerano
supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto
dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli
pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione
risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo
tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire
dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica,
dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non
ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la
vendita al pubblico in relazione alla quantita' di traffico
telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse
disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono
alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio
dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del
secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione
diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o
alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici
acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi
tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di
imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i
cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche
la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto
l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche
sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o
commercializza gli stessi;
e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai
parcheggi veicolari, dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero
l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico. ((A tal fine le operazioni di vendita al
pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici
urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi
veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con
rappresentanza ad esse relative, nonche' tutte le operazioni di
compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi
primari o secondari));
e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427.
Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente
comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle
operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei
commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle
finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con
caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare
l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono
essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad
eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi
versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa
autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di
distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli
autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui
alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali
effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante
per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo
sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti
trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati
a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo
periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli
autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei
confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto
del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una
sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In
deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture
emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori
possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo
a quello di emissione. (81a)
Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura,
qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine
successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta
esecuzione della prestazione, il subfornitore puo' effettuare il
versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo
all'applicazione di interessi.
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base
imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le
stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui
all'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per
cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se
nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono
effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o
concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa
stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la
detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo per le
operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le
cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella
tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per
le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di
diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le
prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di
registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo
25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per
l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta'
di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente
in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio
dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442;
l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio. (21) (57a) (92)
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388.
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e
dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di
ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese
anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti,
selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo
stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e'
tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt.
21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel
registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento
ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal
ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento,
ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo
comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni
imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle
seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre
2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme
primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di
ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme
simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in
palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di
ferro o di acciaio (v.d. 72.05). (77)
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le
cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei
relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle
seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre
1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). (77)
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri
(vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a
7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)
e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77) (79)
COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342.
Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non
sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad
esse relative.
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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le
disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano,
rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1
gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili
acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere
a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO (77)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 21, comma 17)
che "Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1998."
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1998."
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AGGIORNAMENTO (81a)
Il D.L. 12 giugno 1998, n. 181, convertito dalla L. 3 agosto 1998,
n. 271, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che la presente
modifica ha effetto dal 15 maggio 1998.
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.60 ha disposto (con l'art. 22, comma
1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 2000.
Art. 74-bis.
Disposizioni per il fallimento e la liquidazione
coatta amministrativa.
Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di
fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano
ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal
commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del
fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli
adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto
l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal
commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta
giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere
eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate
operazioni imponibili. (20)
((In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis,
i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data
della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la
prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore
a lire cinquecento milioni)).
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 74-ter.
(Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo).
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo
per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da
viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il
pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una
prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle
agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse
disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che
agiscono in nome e per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indi-
cate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e
turismo e' diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei
viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui
al comma 2.
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni
successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella
determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore
imposta e' a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori
non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che
agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici
organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari
senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta
si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del
pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio
e turismo, comprensivi dell'imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo
relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri
soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111,
qualora precedentemente acquisite nella disponibilita' dell'agenzia,
l'imposta si applica, sempreche' dovuta, con le stesse modalita'
previste dal comma 5.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in
parte fuori della Comunita' economica europea la parte della
prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e'
soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura
ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta,
considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del
corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente.
Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura
puo' essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione
emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni
corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui
agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai
sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo,
dell'articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi
dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
((8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni
di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il
regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e
turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da
esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni
effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla
detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per
la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo
optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia
il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione
sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare
separatamente nella propria contabilita' le operazioni che rientrano
in ciascuno di tali regimi)).
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 1998.
Art. 74-quater.
(Disposizioni per le attivita' spettacolistiche) .
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al
presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo
quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in
cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle
operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta
all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli
obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un
titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali
ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della
disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto
il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la
manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare
la natura dell'attivita' spettacolistica, la data e l'ora
dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento
identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad esso
accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante
sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per l'emissione
dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate in modo
saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione
delle manifestazioni programmate al concessionario di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si
svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli
che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al
presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire,
determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento
dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione
delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco
e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione
delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli
adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di
optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed
e' comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche' per le
attivita' svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli
intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del
medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici
delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle
modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa
l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso,
nonche' delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire
e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla
repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su
richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le
facolta' di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i
relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le
norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo.
Le facolta' di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del
concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale
esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una
adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al
Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli
esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni
e le attivita' culturali il concessionario di cui al predetto
articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si
applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37
dello stesso decreto n. 640 del 1972.
((6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le
consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di
spettacolo ivi svolte.))
Art. 74-quinquies.
(((Disposizioni per i servizi resi tramite i
mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta).
1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita', non
identificati in ambito comunitario, possono identificarsi nel
territorio dello Stato, con le modalita' previste dal presente
articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul
valore aggiunto relativamente ai servizi resi tramite mezzi
elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati
o residenti in Italia o in altro Stato membro. A tale fine
presentano, prima dell'effettuazione delle operazioni, apposita
dichiarazione all'ufficio competente, da individuarsi con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale e'
tenuto a notificare al soggetto richiedente il numero di
identificazione attribuito, nonche' il conto bancario su cui
effettuare il versamento dell'imposta.
2. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita', che si
avvalgono del regime previsto dal presente articolo, identificati in
Italia, sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II.
3. La dichiarazione di identificazione di cui al comma 1 contiene
le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo e la data
di nascita ed eventualmente la ditta e il domicilio fiscale nello
Stato extracomunitario;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
denominazione, la ragione sociale o la ditta, l'eventuale sede legale
o, in mancanza, quella amministrativa, nello Stato extracomunitario;
c) l'indirizzo postale, gli indirizzi elettronici, inclusi i siti
web;
d) il numero del codice fiscale nel proprio Stato, in quanto
previsto;
e) l'attestazione della mancata identificazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunita'.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 3, i soggetti
indicati al comma 1 presentano apposita dichiarazione di variazione
ovvero di cessazione nel caso in cui gli stessi non intendano piu'
fornire servizi tramite mezzi elettronici o non soddisfino piu' i
requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente
articolo.
5. I soggetti identificatisi ai sensi del regime previsto dal
presente articolo sono esclusi dal regime medesimo se:
a) comunicano di non fornire piu' servizi tramite mezzi
elettronici;
b) si puo' altrimenti presupporre che le loro attivita' soggette
ad imposizione siano cessate;
c) non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del
regime speciale previsto dal presente articolo;
d) persistono a non osservare le norme previste dal regime
stesso.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre
dell'anno solare, entro il giorno venti del mese successivo al
trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una
dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi elettronici
effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno
Stato membro di domicilio o residenza dei committenti, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro
di domicilio o di residenza dei committenti;
d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto spettante a
ciascuno Stato membro.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in
valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della
dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, utilizza il tasso di
cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la
dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di
cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in
caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo
giorno successivo di pubblicazione.
8. Le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in
conformita' ai modelli approvati con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
9. I soggetti di cui al comma 1 versano, al momento di
presentazione della dichiarazione trimestrale, l'imposta sul valore
aggiunto dovuta e conservano, per un periodo di dieci anni, a
decorrere dalla fine dell'anno di effettuazione delle transazioni,
idonea documentazione delle stesse. Tale documentazione e' fornita,
su richiesta, all'amministrazione finanziaria e all'autorita' fiscale
del Paese di consumo. Analogamente, l'amministrazione finanziaria
puo' richiedere idonea documentazione per i servizi resi a
committenti privati nazionali da parte di prestatori domiciliati o
residenti fuori della Comunita' che si sono identificati in un altro
Stato membro.
10. E' aperta apposita contabilita' speciale su cui fare affluire i
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 9.
11. I soggetti che applicano il regime speciale di cui al presente
articolo non possono detrarre dall'imposta eventualmente dovuta
quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni
di beni effettuati nel territorio dello Stato, fermo restando il
diritto al recupero dell'imposta mediante richiesta di rimborso da
presentare ai sensi dell'articolo 38-ter.
12. Le dichiarazioni e le comunicazioni previste dal presente
articolo sono inviate in via telematica.))
Art. 75.
Norme applicabili
Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si
applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni,
le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926,
n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive
modificazioni.
((Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e'
devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui
appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto
del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6
della legge 15 novembre 1973, n. 734)). ((5))
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.