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T.U. IVA: TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI VARIE

 
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Indice del testo unico IVA
TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI VARIE
                              Art. 71.
Operazioni con lo Stato della Citta' del Vaticano e con la Repubblica
                            di San Marino

  Le  disposizioni  degli  articoli  8 e 9 si applicano alle cessioni
eseguite  mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello
Stato  della  Citta' del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede
le  istituzioni  e  gli  uffici richiamati nella convenzione doganale
italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San
Marino,  ed  ai  servizi  connessi,  secondo  modalita'  da stabilire
preventivamente  con  decreti  del Ministro per le finanze in base ad
accordi con i detti Stati.
  Per  l'introduzione  nel territorio dello Stato di beni provenienti
dallo  Stato  della  Citta'  del Vaticano, comprese le aree di cui al
primo  comma,  e  dalla  Repubblica  di San Marino i contribuenti dai
quali  o  per  conto  dei  quali  ne e' effettuata l'introduzione nel
territorio  dello  Stato  sono  tenuti  al pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto a norma del ((secondo comma)) dell'art. 17. (5)
  Per  i  beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San
Marino, l'imposta sul valore aggiunti sara' assunta in deposito dalla
dogana  e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione
dei  beni  stessi  nel suo territorio, secondo modalita' da stabilire
con il decreto previsto dal primo comma.
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

	        
	      
                              Art. 72.
                  Trattati e accordi internazionali

  Le  agevolazioni  previste  da  trattati  e  accordi internazionali
relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto.
  Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le
prestazioni  di  servizi  non soggette all'imposta ai sensi del primo
comma  sono  equiparate  alle  operazioni  non imponibili di cui agli
articoli 8, 8-bis e 9.
  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano  anche alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
    ((1)  alle  sedi  ed  ai  rappresentanti diplomatici e consolari,
compreso il personale tecnicoamministrativo, appartenenti a Stati che
in  via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai
rappresentanti diplomatici e consolari italiani;))
    2)  ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali
militari  internazionali  ed agli organismi sussidiari, installati in
esecuzione  del  trattato  del  nord-Atlantico,  nell'esercizio delle
proprie  funzioni  istituzionali,  nonche'  all'Amministrazione della
difesa  qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il
suddetto trattato;
    3)  alle  Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione
di  contratti  di  ricerca  e  di  associazione conclusi con le dette
comunita',  nei  limiti  per questi ultimi della partecipazione della
Comunita' stessa;
    4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni
specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
    5)  all'Istituto  universitario  europeo e alla Scuola europea di
Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
    Le  disposizioni  di cui al precedente comma trovano applicazione
per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorche' le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire
cinquecentomila;  per  gli  enti indicati nel numero 1), tuttavia, le
disposizioni  non  si  applicano alle operazioni per le quali risulta
beneficiario  un  soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a
carico  degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di
lire  cinquecentomila  non  si  applica  alle  cessioni  di  prodotti
soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' all'imposta sul
valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in
cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa. (6) (5)
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
----------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il  D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che  "Le  modificazioni  apportate  dal  decreto del Presidente della
Repubblica  23  dicembre  1974,  n. 687, all'art. 72 terzo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
hanno effetto dal 1 gennaio 1973."
Ha   inoltre   disposto  (con  l'art.  3)  che  "Il  limite  di  lire
cinquecentomila  previsto  nel  quarto comma dell'art. 72 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, come
modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974,  n.  687, e' ridotto a lire centomila e si applica anche per le
cessioni  di  beni  e  per  le  prestazioni  di servizi effettuate ai
soggetti indicati nel n. 1 del terzo comma del medesimo articolo".

	        
	      
                              Art. 73.
                    Modalita' e termini speciali

  Il  Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le
modalita' ed i termini:
    a)  per  l'emissione,  numerazione,  registrazione, conservazione
delle  fatture  o  per la registrazione dei corrispettivi relativi ad
operazioni  effettuate  dalla  stessa  impresa  in diversi settori di
attivita'  e  ad  operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie ed
altre   dipendenze  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  35  e  di
commissionari, nonche' per la registrazione dei relativi acquisti;
    b)  per  l'emissione  delle  fatture  relative a cessioni di beni
inerenti   a   contratti  estimatori,  a  cessioni  di  imballaggi  e
recipienti  di  cui all'art. 15; n. 4), non restituiti in conformita'
alle  pattuizioni  contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo e'
commisurato   ad   elementi   non  ancora  conosciuti  alla  data  di
effettuazione della operazione;
    c)  per  l'emissione,  numerazione, registrazione e conservazione
delle   fatture   relative   a   prestazioni  di  servizi  effettuate
nell'esercizio   di   arti   e   professioni  per  le  quali  risulti
particolarmente  onerosa  e  complessa l'osservanza degli obblighi di
cui al titolo secondo del presente decreto;
    d)  per  le  annotazioni prescritte dal presente decreto da parte
dei  contribuenti  che  utilizzano  macchine elettro-contabili, fermo
restando  l'obbligo  di  tenere  conto, nelle dichiarazioni annuali e
nelle  liquidazioni  periodiche,  di  tutte  le operazioni soggette a
registrazione  nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse
si riferiscono;
    e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le
liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni
di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti
di  lampade  votive. - Con decreti del Ministro delle finanze possono
inoltre  essere determinate le formalita' che devono essere osservate
per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione o la
sostituzione  gratuita  di  beni  invenduti, previste da disposizioni
legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate
categorie  di  beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per
la  diretta vendita al consumo potra' essere disposta la applicazione
di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.
  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze  possono inoltre essere
determinate le formalita' che devono essere osservate per effettuare,
senza   applicazione   dell'imposta,  la  restituzione  alle  imprese
produttrici  o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da
disposizioni  legislative,  usi  commerciali o clausole contrattuali.
((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 48)).
  Le   dichiarazioni,   sottoscritte   anche   dall'ente  o  societa'
controllante,   devono   essere  presentate  anche  agli  uffici  del
domicilio  fiscale  delle  societa'  controllate,  fermi restando gli
altri  obblighi  e  le  responsabilita' delle societa' stesse. ((Agli
effetti  delle  dichiarazioni  e  dei versamenti di cui al precedente
periodo  non  si  tiene  conto delle eccedenze detraibili, risultanti
dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente,
degli  enti  e  societa'  diversi da quelli per i quali anche in tale
periodo  d'imposta l'ente o societa' controllante si e' avvalso della
facolta'  di  cui  al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli
enti  e delle societa' per i quali trova applicazione la disposizione
di  cui  al  precedente  periodo  si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30)). Si considera controllata la societa' le cui azioni
o  quote sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin dall'inizio
dell'anno solare precedente. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

	        
	      
                            Art. 73-bis.
    Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.

  Il  Ministro  delle  finanze  con  propri  decreti  puo'  stabilire
l'obbligo  della individuazione, mediante apposizione di contrassegni
ed   etichette,   di   taluni  prodotti  appartenenti  alle  seguenti
categorie:
    1)  prodotti  tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883,
nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
    2)   apparecchi   riceventi  per  la  radiodiffusione  e  per  la
televisione,  apparecchi  per  la registrazione e la riproduzione del
suono  e  delle  immagini,  apparecchi  del settore cine-foto-ottico,
nonche' talune relative parti e pazzi staccati.
      3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
  ((L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore
ovvero  da  chi  effettua  acquisti  intracomunitari  anteriormente a
qualsiasi   atto   di   commercializzazione.   Dal   contrassegno   o
dall'etichetta  devono  risultare,  per i prodotti indicati al n. 1),
eventualmente  anche  in  aggiunta  ai  dati richiesti dalla legge 26
novembre  1973,  n.  883,  il  numero  di  partita  IVA  del soggetto
obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla
voce  di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di
codice  statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero
di   partita  IVA  del  soggetto  obbligato,  il  numero  progressivo
attribuito  al  prodotto.  Con  gli  stessi decreti sono stabilite le
caratteristiche,  le  modalita'  e  i termini dell'apposizione, anche
mediante  idonee  apparecchiature, del contrassegno e della etichetta
nonche'  i  relativi  controlli.  Possono  essere altresi' prescritte
modalita' per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei
contrassegni  e  nelle etichette con i documenti accompagnatori delle
merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.))
  Con  successivi  decreti le disposizioni di cui al precedente comma
possono  essere  estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in
pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
  COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
  COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma
2) che il presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.

	        
	      
                              Art. 74.
             Disposizioni relative a particolari settori

  In  deroga  alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta
e' dovuta:
    a)  per  il  commercio  di sali e tabacchi importati o fabbricati
dall'amministrazione   autonoma  dei  monopoli  dello  Stato,  ceduti
attraverso  le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione
stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
    b)  per  il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni
successive   alle   consegne   effettuate   al   Consorzio  industrie
fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico.  Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che
effettua  la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza
comunitaria.  L'imposta  concorre  a  formare  la  percentuale di cui
all'art.  8  delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo
17 aprile 1948, n. 525;
    c)  per  il  commercio  di  giornali quotidiani, di periodici, di
libri,  dei  relativi  supporti  integrativi  e  di  cataloghi, dagli
editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al
numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al
numero  delle  copie  consegnate  o  spedite,  diminuito  a titolo di
forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per
cento   per   i  giornali  quotidiani  e  periodici,  esclusi  quelli
pornografici  e  quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad
altri   beni.  Per  periodici  si  intendono  i  prodotti  editoriali
registrati  come  pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948,
n.  47,  e  successive  modificazioni.  Per  supporti  integrativi si
intendono  i  nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti
sonori   o  videomagnetici  ceduti,  anche  gratuitamente,  in  unica
confezione,  unitamente  a  giornali  quotidiani, periodici e libri a
condizione  che  i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che  il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta
per  cento  del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano
tali  condizioni,  l'imposta  si  applica con l'aliquota del supporto
integrativo.  La  disposizione di cui al primo periodo della presente
lettera  c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed
i   libri   sono  ceduti  unitamente  a  beni  diversi  dai  supporti
integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche'
il  costo  del  bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione  non  sia  superiore  al cinquanta per cento del prezzo
dell'intera   confezione;   se   il  costo  del  bene  ceduto,  anche
gratuitamente,  congiuntamente  alla  pubblicazione  e'  superiore al
dieci  per  cento  del  prezzo  dell'intera  confezione, l'imposta si
applica  con  l'aliquota  di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che
esercitano  l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16
dicembre  1991,  n.  398,  applicano,  per  le  cessioni  di prodotti
editoriali,  l'imposta  in  relazione  al numero delle copie vendute,
secondo le modalita' previste dalla predetta legge Non si considerano
supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto
dei   libri,   giornali   quotidiani   e  periodici,  esclusi  quelli
pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione
risulti  da  dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio di cui alla
legge    4    gennaio   1968,   n.   15,   presentata   prima   della
commercializzazione,  ai sensi dell'articolo 35, presso il competente
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
    d)   per   le   prestazioni  dei  gestori  di  telefoni  posti  a
disposizione  del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo
tecnico,  ivi  compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire
dei  servizi  di  telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica,
dal  titolare  della  concessione  o  autorizzazione  ad esercitare i
servizi,  sulla  base  del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non
ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la
vendita   al   pubblico  in  relazione  alla  quantita'  di  traffico
telefonico  messo  a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse
disposizioni  si  applicano  ai soggetti non residenti che provvedono
alla  vendita  o  alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio
dello  Stato  tramite  proprie  stabili organizzazioni nel territorio
dello  Stato,  loro  rappresentanti  fiscali  nominati  ai  sensi del
secondo   comma  dell'articolo  17,  ovvero  tramite  identificazione
diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
altri  intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o
alla  distribuzione  nel  territorio  dello  Stato  dei mezzi tecnici
acquistati  da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi
tecnici  nei  confronti  dei  soggetti che agiscono nell'esercizio di
imprese,  arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i
cedenti  rilasciano  un documento in cui devono essere indicate anche
la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto
l'imposta.  La  medesima  indicazione  deve  essere  riportata  anche
sull'eventuale  supporto  fisico,  atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto  direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o
commercializza gli stessi;
    e)  per  la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici  urbani  di  persone  o  di  documenti  di sosta relativi ai
parcheggi  veicolari,  dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero
l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di
vendita  al  pubblico.  ((A  tal  fine  le  operazioni  di vendita al
pubblico  di  documenti  di  viaggio  relativi  ai trasporti pubblici
urbani  di  persone  o  di  documenti  di sosta relativi ai parcheggi
veicolari   comprendono   le   prestazioni   di  intermediazione  con
rappresentanza  ad  esse  relative,  nonche'  tutte  le operazioni di
compravendita  effettuate  dai  rivenditori  autorizzati,  siano essi
primari o secondari));
    e-bis)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  30  AGOSTO  1993,  N.  331,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427.
  Le  operazioni  non  soggette  all'imposta in virtu' del precedente
comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle
operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
  Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei
commi  precedenti  saranno  stabiliti  con decreti del Ministro delle
finanze.
  Gli  enti  e  le  imprese  che  prestano  servizi  al  pubblico con
caratteri  di  uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare
l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi superiori al mese possono
essere  autorizzati,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, ad
eseguire  le  liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi
versamenti    trimestralmente   anziche'   mensilmente.   La   stessa
autorizzazione  puo'  essere  concessa  agli  esercenti  impianti  di
distribuzione   di   carburante   per  uso  di  autotrazione  e  agli
autotrasportatori  di  cose  per conto terzi iscritti all'albo di cui
alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo  33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali
effettuati  dagli  esercenti  impianti di distribuzione di carburante
per  uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo
sopra   indicato,   nonche'  per  le  liquidazioni  ed  i  versamenti
trimestrali  disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati
a  norma  dell'articolo  73,  primo  comma,  lettera  e), e del primo
periodo  del  presente  comma.  Per  le  prestazioni di servizi degli
autotrasportatori  indicati  nel  periodo  precedente, effettuate nei
confronti  del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto
del  termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una
sola  fattura  per  piu'  operazioni  di ciascun trimestre solare. In
deroga  a  quanto  disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture
emesse  per  le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori
possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo
a quello di emissione. (81a)
  Nel  caso  di  operazioni  derivanti  da contratti di subfornitura,
qualora  per  il  pagamento  del prezzo sia stato pattuito un termine
successivo  alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta
esecuzione  della  prestazione,  il  subfornitore  puo' effettuare il
versamento   con   cadenza   trimestrale,  senza  che  si  dia  luogo
all'applicazione di interessi.
  Per  gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla
tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  640,  l'imposta  si  applica  sulla  stessa  base
imponibile  dell'imposta  sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le
stesse  modalita'  stabilite  per  quest'ultima. La detrazione di cui
all'articolo  19  e'  forfettizzata  in  misura pari al cinquanta per
cento   dell'imposta   relativa   alle   operazioni   imponibili.  Se
nell'esercizio   delle   attivita'   incluse  nella  tariffa  vengono
effettuate   anche  prestazioni  di  sponsorizzazione  e  cessioni  o
concessioni  di  diritti  di  ripresa  televisiva  e  di trasmissione
radiofonica,  comunque  connesse  alle  attivita' di cui alla tariffa
stessa,  l'imposta  si  applica  con  le  predette  modalita'  ma  la
detrazione  e'  forfettizzata  in  misura  pari  ad  un decimo per le
operazioni  di  sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le
cessioni  o  concessioni  di  ripresa  televisiva  e  di trasmissione
radiofonica.  I  soggetti  che  svolgono  le  attivita' incluse nella
tariffa  sono  esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per
le  prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di
diritti  di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le
prestazioni  pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di
registrazione  e  dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo
25;  per  il  contenzioso  si  applica  la  disciplina  stabilita per
l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta'
di  optare  per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione  al  concessionario  di cui all'articolo 17 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente
in   relazione   al  proprio  domicilio  fiscale,  prima  dell'inizio
dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442;
l'opzione  ha  effetto  fino  a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio. (21) (57a) (92)
  COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388.
  Per  le  cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e
dei  relativi  lavori,  di carta da macero, di stracci e di scarti di
ossa,  di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese
anche  quelle  relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti,
selezionati,  tagliati,  compattati, lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti  atti  a  facilitarne  l'utilizzazione, il trasporto e lo
stoccaggio  senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e'
tenuto  il  cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello   Stato.   La   fattura,  emessa  dal  cedente  senza  addebito
dell'imposta,  con  l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt.
21  e  seguenti  e  con  l'indicazione della norma di cui al presente
comma,  deve  essere  integrata  dal  cessionario  con  l'indicazione
dell'aliquota  e  della  relativa  imposta e deve essere annotata nel
registro  di  cui  agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento
ovvero  anche  successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal
ricevimento  e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento,
ai  fini  della  detrazione,  e'  annotato  anche nel registro di cui
all'articolo  25.  Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo
comma  dell'articolo  30  le  cessioni  sono  considerate  operazioni
imponibili.  Le  disposizioni  di  cui al presente comma si applicano
anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle
seguenti  voci  della  tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre
2003:
    a)  ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme
primarie (v.d. 72.01);
    b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
    c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di
ferro  ed  altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme
simili;  ferro  di  purezza  minima  in peso, di 99,94%, in pezzi, in
palline o forme simili (v.d. 72.03);
    d)  graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di
ferro o di acciaio (v.d. 72.05). (77)
  Le  disposizioni  del  precedente  comma  si applicano anche per le
cessioni  di  rottami,  cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei
relativi  lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle
seguenti  voci  della  tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre
1996:
    a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
    b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
    c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
    d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
    e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
    e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). (77)
    e-ter)  filo  di  rame  con  diametro  superiore  a  6 millimetri
(vergella) (v.d. 7408.11);
    e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7
millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
    e-quinquies)  filo di leghe di alluminio con diametro superiore a
7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)
    e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)
  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  30 SETTEMBRE 2003, N.269 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77)
  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  30 SETTEMBRE 2003, N.269 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326. (77) (79)
  COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342.
  Nelle  operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non
sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad
esse relative.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
  Il  D.P.R.  31  marzo  1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-------------
AGGIORNAMENTO (57a)
  Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le
disposizioni  del  comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano,
rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1
gennaio  1994  e  alle  rettifiche  relative  ai  beni ammortizzabili
acquisiti  dalla  predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere
a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."
-------------
AGGIORNAMENTO (77)
  La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 21, comma 17)
che  "Le  disposizioni  del  comma  16 si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1998."
-------------
AGGIORNAMENTO (79)
  Il  D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che  "Le  disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1998."
-------------
AGGIORNAMENTO (81a)
  Il  D.L. 12 giugno 1998, n. 181, convertito dalla L. 3 agosto 1998,
n.  271,  ha  disposto  (con  l'art.  1-bis, comma 1) che la presente
modifica ha effetto dal 15 maggio 1998.
-------------
AGGIORNAMENTO (92)
  Il  D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.60 ha disposto (con l'art. 22, comma
1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 2000.

	        
	      
                            Art. 74-bis.
          Disposizioni per il fallimento e la liquidazione
                       coatta amministrativa.

  Per  le  operazioni  effettuate anteriormente alla dichiarazione di
fallimento  o  di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di
fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano
ancora   scaduti,   devono   essere  adempiuti  dal  curatore  o  dal
commissario  liquidatore  entro  quattro  mesi  dalla nomina. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
  Per  le  operazioni  effettuate  successivamente  all'apertura  del
fallimento  o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli
adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto
l'esercizio  provvisorio,  devono  essere eseguiti dal curatore o dal
commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta
giorni   dal   momento   di   effettuazione  delle  operazioni  e  le
liquidazioni  periodiche  di  cui agli articoli 27 e 33 devono essere
eseguite  solo  se  nel  mese  o  trimestre  siano  state  registrate
operazioni imponibili. (20)
  ((In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis,
i  rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data
della   dichiarazione   di   fallimento   o  di  liquidazione  coatta
amministrativa  e  i  rimborsi  successivi,  sono  eseguiti  senza la
prestazione  delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore
a lire cinquecento milioni)).
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

	        
	      
                            Art. 74-ter.
         (Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo).

  1.  Le  operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo
per  la  organizzazione  di  pacchetti turistici costituiti, ai sensi
dell'articolo  2  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da
viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il
pagamento  di  un  corrispettivo  globale  sono  considerate come una
prestazione  di  servizi unica. Le disposizioni del presente articolo
si  applicano  anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle
agenzie   di   viaggio   e   turismo  tramite  mandatari;  le  stesse
disposizioni  non  si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che
agiscono in nome e per conto dei clienti.
  2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indi-
cate  nel  comma  1,  il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e
turismo  e'  diminuito  dei costi sostenuti per le cessioni di beni e
prestazioni  di  servizi  effettuate da terzi a diretto vantaggio dei
viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
  3.  Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui
al comma 2.
  4.  Se  la  differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni
successivamente  intervenute  nel  costo,  risulta superiore a quella
determinata  all'atto  della  conclusione  del contratto, la maggiore
imposta  e' a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori
non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
  5.  Per  le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che
agiscono  in  nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici
organizzati  da  altri  soggetti  e  per le prestazioni dei mandatari
senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta
si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del
pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio
e turismo, comprensivi dell'imposta.
  5-bis.  Per  le  operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo
relative  a  prestazioni  di  servizi  turistici  effettuati da altri
soggetti,  che  non possono essere considerati pacchetti turistici ai
sensi  dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111,
qualora  precedentemente acquisite nella disponibilita' dell'agenzia,
l'imposta  si  applica,  sempreche'  dovuta,  con le stesse modalita'
previste dal comma 5.
  6.  Se  le  prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in
parte   fuori  della  Comunita'  economica  europea  la  parte  della
prestazione  della  agenzia  di viaggio ad essa corrispondente non e'
soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.
  7.  Per  le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura
ai  sensi  dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta,
considerando  quale  momento  impositivo  il  pagamento integrale del
corrispettivo  o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente.
Se  le  operazioni  sono  effettuate tramite intermediari, la fattura
puo' essere emessa entro il mese successivo.
  8.  Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione
emettono   una  fattura  riepilogativa  mensile  per  le  provvigioni
corrisposte  a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui
agli  articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai
sensi  e  per  gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo,
dell'articolo  21,  al  rappresentante,  il  quale le annota ai sensi
dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
  ((8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni
di  organizzazione  di  convegni,  congressi  e  simili, applicare il
regime  ordinario  dell'imposta.  In tali casi le agenzie di viaggi e
turismo  possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da
esse  acquistati  dai  loro  fornitori,  se  si  tratta di operazioni
effettuate   a   diretto  vantaggio  del  cliente.  Il  diritto  alla
detrazione  sorge  nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per
la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo
optano  per  il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia
il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione
sul  margine,  le  agenzie  di  viaggi  e  turismo  devono registrare
separatamente  nella propria contabilita' le operazioni che rientrano
in ciascuno di tali regimi)).
  9.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (79)
  Il  D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 1998.

	        
	      
                           Art. 74-quater.
         (Disposizioni per le attivita' spettacolistiche) .

  1.  Le  prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al
presente  decreto,  incluse  le  operazioni ad esse accessorie, salvo
quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in
cui  ha  inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle
operazioni  eseguite  in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta
all'atto del pagamento del corrispettivo.
  2.  Per  le  operazioni  di cui al comma 1 le imprese assolvono gli
obblighi  di  certificazione  dei corrispettivi con il rilascio di un
titolo  di  accesso  emesso  mediante  apparecchi  misuratori fiscali
ovvero   mediante   biglietterie  automatizzate  nel  rispetto  della
disciplina  di  cui  alla  legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive
modificazioni e integrazioni.
  3.  Il  partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto
il  tempo  in  cui  si  trattiene  nel  luogo  in  cui  si  svolge la
manifestazione  spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare
la   natura   dell'attivita'   spettacolistica,   la   data  e  l'ora
dell'evento,   la   tipologia,  il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento
identificativo  delle  attivita'  di  spettacolo  e di quelle ad esso
accessorie.  I  titoli  di  accesso  possono  essere  emessi mediante
sistemi   elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
Ministero   delle   finanze   con   proprio   decreto  stabilisce  le
caratteristiche  tecniche,  i  criteri e le modalita' per l'emissione
dei titoli di accesso.
  4.  Per  le  attivita'  di  cui  alla tabella C organizzate in modo
saltuario  od  occasionale, deve essere data preventiva comunicazione
delle   manifestazioni   programmate   al   concessionario   di   cui
all'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  640,  competente  in relazione al luogo in cui si
svolge la manifestazione.
  5.  I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli
che  svolgono  le  altre  attivita' di cui alla tabella C allegata al
presente  decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume   di  affari  non  superiore  a  cinquanta  milioni  di  lire,
determinano  la  base  imponibile  nella  misura  del  50  per  cento
dell'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi  riscossi, con totale
indetraibilita'  dell'imposta  assolta sugli acquisti, con esclusione
delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco
e  le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione
delle  disposizioni  di  cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli
adempimenti   contabili   previsti   per  i  suddetti  soggetti  sono
disciplinati  con  regolamento  da  emanare ai sensi dell'articolo 3,
comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di
optare  per  l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997,  n.  442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed
e' comunque vincolante per un quinquennio.
  6.  Per  le  attivita'  indicate  nella  tabella  C, nonche' per le
attivita'  svolte  dai  soggetti  che optano per l'applicazione delle
disposizioni  di  cui  alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli
intrattenimenti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  640, il concessionario di cui all'articolo 17 del
medesimo  decreto  coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici
delle   entrate  anche  attraverso  il  controllo  contestuale  delle
modalita'   di   svolgimento   delle   manifestazioni,  ivi  compresa
l'emissione,  la  vendita  e  la  prevendita  dei  titoli d'ingresso,
nonche'  delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire
e  reperire  elementi  utili  all'accertamento  dell'imposta  ed alla
repressione  delle  violazioni  procedendo di propria iniziativa o su
richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le
facolta'  di  cui  all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i
relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le
norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo.
Le  facolta' di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del
concessionario  di  cui  all'articolo  17  del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale
esclusivo,  previamente  individuato  in  base  al  possesso  di  una
adeguata  qualificazione  e inserito in apposito elenco comunicato al
Ministero  delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli
esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali  il  concessionario  di  cui  al predetto
articolo  17  del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si
applicano  altresi'  le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37
dello stesso decreto n. 640 del 1972.
  ((6-bis.   Ai   fini   dell'applicazione   dell'aliquota   IVA,  le
consumazioni  obbligatorie  nelle  discoteche  e  sale  da  ballo  si
considerano   accessorie  alle  attivita'  di  intrattenimento  o  di
spettacolo ivi svolte.))

	        
	      
                         Art. 74-quinquies.
            (((Disposizioni per i servizi resi tramite i
  mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta).

  1.  I  soggetti  domiciliati o residenti fuori della Comunita', non
identificati   in   ambito  comunitario,  possono  identificarsi  nel
territorio  dello  Stato,  con  le  modalita'  previste  dal presente
articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul
valore   aggiunto   relativamente   ai  servizi  resi  tramite  mezzi
elettronici  a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati
o  residenti  in  Italia  o  in  altro  Stato  membro.  A  tale  fine
presentano,   prima  dell'effettuazione  delle  operazioni,  apposita
dichiarazione    all'ufficio    competente,   da   individuarsi   con
provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale e'
tenuto   a   notificare   al   soggetto   richiedente  il  numero  di
identificazione   attribuito,   nonche'  il  conto  bancario  su  cui
effettuare il versamento dell'imposta.
  2. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita', che si
avvalgono  del regime previsto dal presente articolo, identificati in
Italia, sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II.
  3.  La  dichiarazione di identificazione di cui al comma 1 contiene
le seguenti indicazioni:
    a) per le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo e la data
di  nascita  ed  eventualmente  la ditta e il domicilio fiscale nello
Stato extracomunitario;
    b)   per   i   soggetti   diversi   dalle   persone  fisiche,  la
denominazione, la ragione sociale o la ditta, l'eventuale sede legale
o, in mancanza, quella amministrativa, nello Stato extracomunitario;
    c) l'indirizzo postale, gli indirizzi elettronici, inclusi i siti
web;
    d)  il  numero  del  codice  fiscale nel proprio Stato, in quanto
previsto;
    e)   l'attestazione   della   mancata   identificazione  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunita'.
  4.  In  caso  di  variazione dei dati di cui al comma 3, i soggetti
indicati  al  comma 1 presentano apposita dichiarazione di variazione
ovvero  di  cessazione  nel caso in cui gli stessi non intendano piu'
fornire  servizi  tramite  mezzi  elettronici o non soddisfino piu' i
requisiti  per  avvalersi  del  regime speciale previsto dal presente
articolo.
  5.  I  soggetti  identificatisi  ai  sensi  del regime previsto dal
presente articolo sono esclusi dal regime medesimo se:
    a)   comunicano   di  non  fornire  piu'  servizi  tramite  mezzi
elettronici;
    b)  si puo' altrimenti presupporre che le loro attivita' soggette
ad imposizione siano cessate;
    c)  non  soddisfano  piu' i requisiti necessari per avvalersi del
regime speciale previsto dal presente articolo;
    d)  persistono  a  non  osservare  le  norme  previste dal regime
stesso.
  6.  I  soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre
dell'anno  solare,  entro  il  giorno  venti  del  mese successivo al
trimestre  di  riferimento,  anche  in  mancanza  di  operazioni, una
dichiarazione dalla quale risultano:
    a) il numero di identificazione;
    b)   l'ammontare   delle   prestazioni  dei  servizi  elettronici
effettuati  nel  periodo  di  riferimento, distintamente per ciascuno
Stato  membro  di  domicilio  o  residenza  dei committenti, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto;
    c) le aliquote ordinarie applicate in relazione allo Stato membro
di domicilio o di residenza dei committenti;
    d)  l'ammontare  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  spettante a
ciascuno Stato membro.
  7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in
valuta  diversa  dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della
dichiarazione  dell'imposta sul valore aggiunto, utilizza il tasso di
cambio   dell'ultimo   giorno   del   periodo  cui  si  riferisce  la
dichiarazione.  Il  cambio deve essere effettuato in base ai tassi di
cambio  pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in
caso  di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo
giorno successivo di pubblicazione.
  8.  Le  dichiarazioni  previste  nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in
conformita'  ai  modelli  approvati  con  provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
  9.   I   soggetti  di  cui  al  comma  1  versano,  al  momento  di
presentazione  della  dichiarazione trimestrale, l'imposta sul valore
aggiunto  dovuta  e  conservano,  per  un  periodo  di  dieci anni, a
decorrere  dalla  fine  dell'anno di effettuazione delle transazioni,
idonea  documentazione  delle stesse. Tale documentazione e' fornita,
su richiesta, all'amministrazione finanziaria e all'autorita' fiscale
del  Paese  di  consumo.  Analogamente, l'amministrazione finanziaria
puo'   richiedere   idonea   documentazione  per  i  servizi  resi  a
committenti  privati  nazionali  da parte di prestatori domiciliati o
residenti  fuori della Comunita' che si sono identificati in un altro
Stato membro.
  10. E' aperta apposita contabilita' speciale su cui fare affluire i
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 9.
  11.  I soggetti che applicano il regime speciale di cui al presente
articolo  non  possono  detrarre  dall'imposta  eventualmente  dovuta
quella  relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni
di  beni  effettuati  nel  territorio  dello Stato, fermo restando il
diritto  al  recupero  dell'imposta mediante richiesta di rimborso da
presentare ai sensi dell'articolo 38-ter.
  12.  Le  dichiarazioni  e  le  comunicazioni  previste dal presente
articolo sono inviate in via telematica.))

	        
	      
                              Art. 75.
                          Norme applicabili

  Per  quanto  non  e'  diversamente disposto dal presente decreto si
applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni,
le  norme  del  codice penale e del codice di procedura penale, della
legge  7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926,
n.  63,  convertito  nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive
modificazioni.
  ((Il  venti  per  cento  dei  proventi delle sanzioni pecuniarie e'
devoluto  ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui
appartengono  gli  accertatori, con le modalita' previste con decreto
del  Ministro  per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6
della legge 15 novembre 1973, n. 734)). ((5))
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

	        
	      

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