Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
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Art. 227 (10) (12) (31)
Rendiconto della gestione
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente
entro il (( 30 aprile )) dell'anno successivo, tenuto motivatamente
conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa
a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima
dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo
regionale di controllo ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 133.
3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni con
popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si
chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori
bilancio, il rendiconto e' presentato alla Sezione Enti locali della
Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti
pubblici, la Sezione enti locali potra' richiedere i rendiconti di
tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma
6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma
1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di
provenienza.
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente
alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le
informazioni relative al rispetto del patto di stabilita' interno,
nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi,
modalita' e protocollo di comunicazione per la trasmissione
telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta' e
autonomie locali e la Corte dei conti.
Articolo 228
Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle
previsioni.
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della
spesa, nonche' per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,
il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e
competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte
riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte
pagata e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e
passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto od in parte dei residui.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del
risultato contabile di gestione e con quello contabile di
amministrazione in termini di avanzo pareggio o disavanzo.
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella
dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono
altresi' allegate al certificato del rendiconto.
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti
indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con
rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui
parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati nella
apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato
risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al
comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
Articolo 229
Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi
dell'attivita' dell'ente secondo criteri di competenza economica.
Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio,
rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei
valori economici riferiti alla gestione di competenza, le
insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e
gli elementi economici non rilevati nel conto dei bilancio.
2. Il conto economico e' redatto secondo uno schema a struttura
scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la
rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i
trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi
derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le
insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze
da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato
economico negativo.
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al
fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici
positivi, rilevando i seguenti elementi:
a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la
produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista
economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni
precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli
introiti vincolati;
f) imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in
regime di impresa.
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto
di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi,
l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a
terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le
imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari
compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni,
gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti
e i minori residui attivi. E' espresso ai fini del pareggio, il
risultato economico positivo.
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di
costituire la dimensione finanziaria di componenti economici
negativi, rilevando i seguenti elementi :
a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei
passivi;
b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni
precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di
costi capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in
regime d'impresa.
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con
i seguenti coefficienti :
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione
straordinaria al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni
mobili al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi
applicativi, al 20%;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al
20%;
f) altri beni al 20%.
8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.
9. Al conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che,
partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del
bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il
risultato finale economico. I valori della gestione non corrente
vanno riferiti al patrimonio.
10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di
conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo
160.
Articolo 230
Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio degli enti locali e' costituito dal complesso dei
beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di
ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui
rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale
differenziale e' determinata la consistenza netta della dotazione
patrimoniale.
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del
demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche
proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio,
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue :
a) i beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui
ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti
all'ente successivamente sono valutati al costo;
b) i terreni gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i
terreni gia' acquisiti all'ente ai quali non e' possibile attribuire
la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalita' dei
beni demaniali gia' acquisiti all'ente; i terreni acquisiti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
c) i fabbricati gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i
fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i mobili sono valutati al costo;
e) i crediti sono valutati al valore nominale;
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla
capitalizzazione della rendita al tasso legale;
g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le
norme del codice civile;
h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i
crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione.
6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
un conto consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita'
interne e esterne. Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio
e fine mandato degli amministratori.
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli
inventari.
8. Il regolamento di contabilita' definisce le categorie di beni
mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile
consumo o del modico valore.
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il
regolamento di cui all'articolo 160.
Articolo 231
Relazione al rendiconto della gestione
1. Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo
esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del
patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli
scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni,
motivando le cause che li hanno determinati.
Articolo 232
Contabilita' economica
1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto
della gestione, adottano il sistema di contabilita' che piu'
ritengono idoneo per le proprie esigenze.
Art. 233 (31)
Conti degli agenti contabili interni
1. Entro il termine di (( 30 giorni )) dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli
altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto
della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60
giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto,
per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento,
variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e
le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi
sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalita'
da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con
il regolamento previsto dall'articolo 160.