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T.U. Enti Locali: TITOLO VI - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

 
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Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO VI

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
                       Art. 227 (10) (12) (31)
                      Rendiconto della gestione

  1.  La  dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto,  il  quale  comprende  il  conto  del  bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio.
  2.  Il  rendiconto  e'  deliberato dall'organo consiliare dell'ente
entro  il  (( 30 aprile )) dell'anno successivo, tenuto motivatamente
conto  della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa
a   disposizione   dei   componenti   dell'organo   consiliare  prima
dell'inizio  della  sessione  consiliare  in  cui  viene esaminato il
rendiconto  entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal  regolamento.  Il  rendiconto  deliberato  e'  inviato all'organo
regionale   di   controllo  ai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 133.
  3.   Per  le  province,  le  citta'  metropolitane,  i  comuni  con
popolazione  superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si
chiudono  in  disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori
bilancio,  il rendiconto e' presentato alla Sezione Enti locali della
Corte   dei   conti  per  il  referto  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1982, n. 51, e successive
modifiche ed integrazioni.
  4.  Ai  fini  del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della
legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  del  consolidamento  dei conti
pubblici,  la  Sezione  enti locali potra' richiedere i rendiconti di
tutti gli altri enti locali.
  5. Sono allegati al rendiconto:
a) la  relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma
   6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma
   1, lettera d);
c) l'elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  distinti  per  anno di
   provenienza.
  6.  Gli  enti  locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente
alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto  completo di allegati, le
informazioni  relative  al  rispetto del patto di stabilita' interno,
nonche'  i  certificati  del  conto  preventivo  e consuntivo. Tempi,
modalita'   e   protocollo   di  comunicazione  per  la  trasmissione
telematica  dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare  del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia  e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta' e
autonomie locali e la Corte dei conti.

	        
	      
                            Articolo 228
                         Conto del bilancio

1.  Il  conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
autorizzatoria   contenuta   nel   bilancio   annuale  rispetto  alle
previsioni.

2.  Per  ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della
spesa,  nonche'  per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,
il   conto  del  bilancio  comprende,  distintamente  per  residui  e
competenza:
   a)  per  l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte
riscossa e di quella ancora da riscuotere;
   b)  per  la  spesa le somme impegnate, con distinzione della parte
pagata e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e
passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto od in parte dei residui.

4.  Il  conto  del  bilancio  si  conclude  con  la dimostrazione del
risultato   contabile   di   gestione   e  con  quello  contabile  di
amministrazione in termini di avanzo pareggio o disavanzo.

5.  Al  conto  del  bilancio sono annesse la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella
dei  parametri  gestionali  con  andamento triennale. Le tabelle sono
altresi' allegate al certificato del rendiconto.

6.   Ulteriori   parametri  di  efficacia  ed  efficienza  contenenti
indicazioni  uniformi  possono  essere individuati dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale.

7.  Il  Ministero  dell'interno  pubblica  un  rapporto  annuale, con
rilevazione  dell'andamento  triennale  a  livello  di aggregati, sui
parametri  gestionali  dei  servizi  degli enti locali indicati nella
apposita  tabella  di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato
risultanti  dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8.  I  modelli  relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al
comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

	        
	      
                            Articolo 229
                           Conto economico

1.  Il  conto  economico  evidenzia  i componenti positivi e negativi
dell'attivita'  dell'ente  secondo  criteri  di competenza economica.
Comprende  gli  accertamenti  e  gli  impegni del conto del bilancio,
rettificati  al  fine  di  costituire  la  dimensione finanziaria dei
valori   economici   riferiti   alla   gestione   di  competenza,  le
insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e
gli elementi economici non rilevati nel conto dei bilancio.

2.  Il  conto  economico  e'  redatto  secondo uno schema a struttura
scalare,  con  le  voci  classificate secondo la loro natura e con la
rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i
trasferimenti  correnti,  i proventi dei servizi pubblici, i proventi
derivanti  dalla  gestione  del patrimonio, i proventi finanziari, le
insussistenze  del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze
da  alienazioni.  E'  espresso,  ai  fini  del pareggio, il risultato
economico negativo.

4.  Gli  accertamenti  finanziari  di competenza sono rettificati, al
fine  di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici
positivi, rilevando i seguenti elementi:
   a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
   b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
   c)  i  costi  capitalizzati  costituiti dai costi sostenuti per la
produzione  in  economia  di  valori  da  porre,  dal  punto di vista
economico, a carico di diversi esercizi;
   d)  le  quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni
precedenti;
   e)  le  quote  di  ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli
introiti vincolati;
   f)  imposta  sul  valore  aggiunto  per le attivita' effettuate in
regime di impresa.
5.  Costituiscono  componenti negativi del conto economico l'acquisto
di  materie  prime  e dei beni di consumo, la prestazione di servizi,
l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a
terzi,  gli  interessi  passivi  e  gli  oneri finanziari diversi, le
imposte  e  tasse  a  carico dell'ente locale, gli oneri straordinari
compresa  la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni,
gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti
e  i  minori  residui  attivi.  E'  espresso ai fini del pareggio, il
risultato economico positivo.

6.  Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di
costituire   la   dimensione   finanziaria  di  componenti  economici
negativi, rilevando i seguenti elementi :
   a)  i  costi  di  esercizi  futuri,  i  risconti attivi ed i ratei
passivi;
   b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
   c)  le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni
precedenti;
   d)  le  quote  di  ammortamento di beni a valenza pluriennale e di
costi capitalizzati;
   e)  l'imposta  sul  valore aggiunto per le attivita' effettuate in
regime d'impresa.
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con
i seguenti coefficienti :
   a)   edifici,   anche  demaniali,  ivi  compresa  la  manutenzione
straordinaria al 3%;
   b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
   c)  macchinari,  apparecchi,  attrezzature, impianti ed altri beni
mobili al 15%;
   d)  attrezzature  e  sistemi  informatici,  compresi  i  programmi
applicativi, al 20%;
   e)  automezzi  in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al
20%;
   f) altri beni al 20%.
8.  Il  regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

9.  Al  conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che,
partendo  dai  dati  finanziari della gestione corrente del conto del
bilancio,   con   l'aggiunta  di  elementi  economici,  raggiunge  il
risultato  finale  economico.  I  valori  della gestione non corrente
vanno riferiti al patrimonio.

10.  I  modelli  relativi  al  conto  economico  ed  al  prospetto di
conciliazione  sono  approvati con il regolamento di cui all'articolo
160.

	        
	      
                            Articolo 230
         Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali

1.  Il  conto  del  patrimonio  rileva  i  risultati  della  gestione
patrimoniale  e  riassume  la  consistenza  del patrimonio al termine
dell'esercizio,  evidenziando  le  variazioni  intervenute  nel corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

2.  Il  patrimonio  degli enti locali e' costituito dal complesso dei
beni  e  dei  rapporti  giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di
ciascun  ente,  suscettibili  di  valutazione  ed  attraverso  la cui
rappresentazione   contabile   ed   il   relativo   risultato  finale
differenziale  e'  determinata  la  consistenza netta della dotazione
patrimoniale.

3.  Gli  enti  locali  includono  nel conto del patrimonio i beni del
demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche
proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4.  Gli  enti  locali  valutano  i beni del demanio e del patrimonio,
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue :
   a)  i  beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di entrata
in  vigore  del  decreto  legislativo  25  febbraio 1995, n. 77, sono
valutati  in  misura  pari all'ammontare del residuo debito dei mutui
ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti
all'ente successivamente sono valutati al costo;
   b)  i  terreni  gia'  acquisiti  all'ente  alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al  valore  catastale,  rivalutato  secondo  le  norme fiscali; per i
terreni  gia' acquisiti all'ente ai quali non e' possibile attribuire
la  rendita catastale la valutazione si effettua con le modalita' dei
beni   demaniali   gia'   acquisiti  all'ente;  i  terreni  acquisiti
successivamente   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
   c)  i  fabbricati  gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al   valore   catastale,  rivalutato  secondo  le  norme  fiscali;  i
fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
   d) i mobili sono valutati al costo;
   e) i crediti sono valutati al valore nominale;
   f)  i  censi,  livelli  ed  enfiteusi  sono  valutati in base alla
capitalizzazione della rendita al tasso legale;
   g)  le  rimanenze,  i ratei ed i risconti sono valutati secondo le
norme del codice civile;
   h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5.  Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i
crediti  inesigibili,  stralciati  dal  conto  del  bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione.

6.  Il  regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
un conto consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita'
interne  e esterne. Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio
e fine mandato degli amministratori.

7.  Gli  enti  locali  provvedono annualmente all'aggiornamento degli
inventari.

8.  Il  regolamento  di  contabilita'  definisce le categorie di beni
mobili  non  inventariabili in ragione della natura di beni di facile
consumo o del modico valore.

9.  I  modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il
regolamento di cui all'articolo 160.

	        
	      
                            Articolo 231
               Relazione al rendiconto della gestione

1.  Nella  relazione  prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo
esecutivo  dell'ente  esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed  ai  costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del
patrimonio  e  delle  componenti  economiche.  Analizza, inoltre, gli
scostamenti   principali   intervenuti   rispetto   alle  previsioni,
motivando le cause che li hanno determinati.

	        
	      
                            Articolo 232
                       Contabilita' economica

1.  Gli  enti  locali,  ai  fini della predisposizione del rendiconto
della   gestione,  adottano  il  sistema  di  contabilita'  che  piu'
ritengono idoneo per le proprie esigenze.

	        
	      
                            Art. 233 (31)
                Conti degli agenti contabili interni

  1.   Entro   il   termine   di  ((  30  giorni  ))  dalla  chiusura
dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli
altri  soggetti  di  cui  all'articolo  93, comma 2, rendono il conto
della  propria  gestione  all'ente  locale il quale lo trasmette alla
competente  sezione  giurisdizionale  della  Corte dei conti entro 60
giorni dall'approvazione del rendiconto.
  2.  Gli  agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto,
per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le  verifiche  ed  i discarichi amministrativi e per annullamento,
   variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
  3.  Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e
le  informazioni  relative  agli  allegati di cui ai precedenti commi
sono  trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalita'
da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
  4.  I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con
il regolamento previsto dall'articolo 160.

	        
	      

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