Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO VII
REVISIONE ECONONIICO-FINANZIARIA
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Art. 234 (27)
Organo di revisione economico-finanziario
1. I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane
eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori
composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori
sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale
svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a (( 15.000 )) abitanti,
nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane la revisione
economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal
consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o
dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei
membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei
soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta
esecutivita' della delibera di nomina.
Articolo 235
Durata dell'incarico e cause di cessazione
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a
decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di
immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma
3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda
a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del
nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del
termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero
collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi
amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5,
comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare
per la mancata presentazione della relazione alla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto
dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere
l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento
dell'ente.
Articolo 236
Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al
primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere
esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro
che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina,
dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai
dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo
di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni,
delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e
delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono
assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
o vigilanza dello stesso.
Articolo 237
Funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso
in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni,
ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
Articolo 238
Limiti all'affidamento di incarichi
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita'
dell'ente locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente
piu' di otto incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in
comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e
non piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000
abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari
o superiore a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla
dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto
attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
Articolo 239
Funzioni dell'organo di revisione
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le
disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti
allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un
motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita'
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto
all'anno precedente dell'applicazione dei parametri di deficitarieta'
strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite
all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare
l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti
o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte
dall'organo di revisione;
c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica
della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate,
all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione,
agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'organo
di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di
campionamento.
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il
termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non
inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa
proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene
l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a
conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di
gestione con contestuale denuncia ai competenti organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita';
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al
precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli
atti e documenti dell'ente e puo' partecipare all'assemblea
dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione
e del rendiconto di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre
assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto
dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la
partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono
comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di
revisione sono trasmessi:
a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di
annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli
enti locali;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le
attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle
delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei
mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto
stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione
nella propria funzione, sotto la propria responsabilita' uno o piu'
soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I
relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno
diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle
funzioni affidate ai revisori.
Articolo 240
Responsabilita' dell'organo di revisione
1. I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e
adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono
inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno
conoscenza per ragione dei loro ufficio.
Articolo 241
Compenso dei revisori
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono
fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da
aggiornarsi triennalmente. Il compenso base e' determinato in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente
locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle
ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo
239.
3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente
locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei
confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni
istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per
cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e'
esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi
de commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso
del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1
spettante al revisore della comunita' montana ed al revisore
dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla
classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano
piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune piu'
popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1
spettante ai revisori della citta' metropolitana si fa riferimento,
per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la
stessa delibera di nomina.