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T.U. Enti Locali: TITOLO VII - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO VII

REVISIONE ECONONIICO-FINANZIARIA
                            Art. 234 (27)
              Organo di revisione economico-finanziario

  1.  I  consigli  comunali, provinciali e delle citta' metropolitane
eleggono  con  voto limitato a due componenti un collegio di revisori
composto  da  tre  membri.  2. I componenti del collegio dei revisori
sono scelti:
a) uno  tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale
   svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore a (( 15.000 )) abitanti,
nelle  unioni  dei  comuni  e  nelle  comunita'  montane la revisione
economico-finanziaria  e'  affidata  ad  un  solo revisore eletto dal
consiglio   comunale   o   dal  consiglio  dell'unione  di  comuni  o
dall'assemblea  della  comunita'  montana  a maggioranza assoluta dei
membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
  4.  Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei
soggetti  cui  e'  affidato  l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta
esecutivita' della delibera di nomina.

	        
	      
                            Articolo 235
             Durata dell'incarico e cause di cessazione

1.  L'organo  di  revisione  contabile  dura  in  carica  tre  anni a
decorrere  dalla  data di esecutivita' della delibera o dalla data di
immediata  eseguibilita'  nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma
3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda
a  sostituzione  di un singolo componente la durata dell'incarico del
nuovo  revisore  e'  limitata al tempo residuo sino alla scadenza del
termine  triennale,  calcolata  a  decorrere dalla nomina dell'intero
collegio.  Si  applicano  le norme relative alla proroga degli organi
amministrativi  di  cui  agli  articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5,
comma  1,  e  6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2.  Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare
per  la  mancata  presentazione  della  relazione  alla  proposta  di
deliberazione  consiliare  del  rendiconto  entro il termine previsto
dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:
   a) scadenza del mandato;
   b) dimissioni volontarie;
   c)  impossibilita'  derivante  da  qualsivoglia  causa  a svolgere
l'incarico   per  un  periodo  di  tempo  stabilito  dal  regolamento
dell'ente.

	        
	      
                            Articolo 236
          Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori

1.  Valgono  per  i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al
primo  comma  dell'articolo  2399 del codice civile, intendendosi per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2.  L'incarico  di  revisione  economico-finanziaria  non puo' essere
esercitato  dai  componenti degli organi dell'ente locale e da coloro
che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina,
dai  membri  dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai
dipendenti  dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo
di  revisione  economico-finanziaria  e dai dipendenti delle regioni,
delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e
delle  unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.

3.  I  componenti  degli  organi  di  revisione contabile non possono
assumere  incarichi  o  consulenze  presso  l'ente  locale  o  presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
o vigilanza dello stesso.

	        
	      
                            Articolo 237
               Funzionamento del collegio dei revisori

1.  Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso
in cui siano presenti solo due componenti.

2.  Il  collegio  dei  revisori  redige  un  verbale  delle riunioni,
ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

	        
	      
                            Articolo 238
                 Limiti all'affidamento di incarichi

1.   Salvo  diversa  disposizione  del  regolamento  di  contabilita'
dell'ente  locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente
piu'  di  otto incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in
comuni  con  popolazione  compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e
non  piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000
abitanti.  Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari
o  superiore  a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2.  L'affidamento  dell'incarico  di  revisione  e'  subordinato alla
dichiarazione,  resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15,  e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto
attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

	        
	      
                            Articolo 239
                  Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
   a)  attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le
disposizioni dello statuto e del regolamento;
   b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti
allegati  e  sulle  variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un
motivato  giudizio  di  congruita',  di  coerenza e di attendibilita'
contabile  delle  previsioni  di bilancio e dei programmi e progetti,
anche  tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario  ai  sensi  dell'articolo  153, delle variazioni rispetto
all'anno precedente dell'applicazione dei parametri di deficitarieta'
strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite
all'organo   consiliare   tutte   le   misure   atte   ad  assicurare
l'attendibilita'  delle  impostazioni.  I  pareri  sono  obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti
o  a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte
dall'organo di revisione;
   c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica
della   gestione   relativamente   all'acquisizione   delle  entrate,
all'effettuazione    delle    spese,    all'attivita'   contrattuale,
all'amministrazione  dei beni, alla completezza della documentazione,
agli  adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'organo
di  revisione  svolge  tali  funzioni  anche con tecniche motivate di
campionamento.
   d)  relazione  sulla  proposta  di  deliberazione  consiliare  del
rendiconto  della  gestione  e  sullo  schema  di rendiconto entro il
termine,  previsto  dal  regolamento  di  contabilita' e comunque non
inferiore  a  20  giorni  decorrente  dalla trasmissione della stessa
proposta  approvata  dall'organo  esecutivo.  La  relazione  contiene
l'attestazione  sulla  corrispondenza  del rendiconto alle risultanze
della  gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a
conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;
   e)   referto  all'organo  consiliare  su  gravi  irregolarita'  di
gestione    con    contestuale    denuncia   ai   competenti   organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita';
   f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
2.  Al  fine  di  garantire  l'adempimento  delle  funzioni di cui al
precedente  comma,  l'organo  di revisione ha diritto di accesso agli
atti   e   documenti   dell'ente  e  puo'  partecipare  all'assemblea
dell'organo  consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione
e  del  rendiconto  di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre
assemblee   dell'organo  consiliare  e,  se  previsto  dallo  statuto
dell'ente,  alle  riunioni  dell'organo  esecutivo. Per consentire la
partecipazione  alle  predette assemblee all'organo di revisione sono
comunicati  i  relativi  ordini  del  giorno.  Inoltre  all'organo di
revisione sono trasmessi:
   a)  da  parte  dell'organo  regionale di controllo le decisioni di
annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli
enti locali;
   b)   da   parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario  le
attestazioni  di  assenza  di  copertura  finanziaria  in ordine alle
delibere di impegni di spesa.
3.  L'organo  di  revisione  e'  dotato, a cura dell'ente locale, dei
mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto
stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4.  L'organo  della  revisione  puo'  incaricare della collaborazione
nella  propria  funzione, sotto la propria responsabilita' uno o piu'
soggetti  aventi  i  requisiti  di  cui  all'articolo 234, comma 2. I
relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5.  I  singoli  componenti  dell'organo di revisione collegiale hanno
diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6.  Lo  statuto  dell'ente  locale  puo'  prevedere ampliamenti delle
funzioni affidate ai revisori.

	        
	      
                            Articolo 240
              Responsabilita' dell'organo di revisione

1.  I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e
adempiono  ai  loro  doveri  con  la diligenza del mandatario. Devono
inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno
conoscenza per ragione dei loro ufficio.

	        
	      
                            Articolo 241
                        Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del  tesoro  del  bilancio  e  della programmazione economica vengono
fissati  i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da
aggiornarsi   triennalmente.  Il  compenso  base  e'  determinato  in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente locale.

2.  Il  compenso  di  cui  al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente
locale  fino  al  limite  massimo  del 20 per cento in relazione alle
ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo
239.

3.  Il  compenso  di  cui  al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente
locale  quando  i  revisori  esercitano le proprie funzioni anche nei
confronti  delle  istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni
istituzione  e  per  un  massimo  complessivo non superiore al 30 per
cento.

4.   Quando   la   funzione  di  revisione  economico-finanziaria  e'
esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi
de  commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso
del 50 per cento.

5.  Per  la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al comma 1
spettante   al  revisore  della  comunita'  montana  ed  al  revisore
dell'unione  di  comuni  si  fa  riferimento, per quanto attiene alla
classe  demografica,  rispettivamente,  al  comune totalmente montano
piu'  popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune piu'
popoloso facente parte dell'unione.

6.  Per  la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al comma 1
spettante  ai  revisori della citta' metropolitana si fa riferimento,
per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

7.  L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la
stessa delibera di nomina.

	        
	      

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