Strategia energetica nazionale

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1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, definisce la "Strategia energetica nazionale", che indica le priorità per il breve e il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2.Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il ministro dello Sviluppo economico convoca, d'intesa con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3.Soppresso.
4.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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