Certificazioni e prestazioni sanitarie

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1.Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini e imprese e consentire l'eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sono individuate le disposizioni da abrogare.
2.Il comma 2 dell'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, รจ sostituito dal seguente: "2. Il presente Testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".
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