Accelerazione del processo amministrativo

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1.All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni".
2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
3.Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: ": le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Il presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.";
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da "dal consiglio" sino alla parola: "giurisdizionali." sono sostituite dalle seguenti parole: "dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.";
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole "in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale" sono soppresse.
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