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Riduzione dell'acconto IRES ed IRAPVedi il testo vigente aggiornato ad agosto 2010 Scarica il testo di questo decreto in unico file (rtf-zip) Vedi il testo coordinato con la legge di conversione n.2/2009 Art. 10. Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP 1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societą e dell'imposta regionale sulle attivitą produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3 punti percentuali. 2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno gią provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalitą ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.
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