Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualità
Home Notizie giuridiche Notizie di attualità Ultima ora

News per il tuo sito Feed rss news Consulenza legale Newsletter Giuridica Toolbar Giuridica



Salute e benessere Traduttore Messaggi SMS gratis Tutto sul tempo libero»

Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale


Vedi il testo vigente aggiornato ad agosto 2010
Torna all'indice del decreto anti crisi
Scarica il testo di questo decreto in unico file (rtf-zip)
Vedi il testo coordinato con la legge di conversione n.2/2009

Art. 4. Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale

1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.

2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. 4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. 4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.».

3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» è sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e». 5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Torna all'indice del decreto anticrisi


Raccolta normativa Sentenze Cassazione Codici OnLine Legge Finanziaria

Codice civile Codice Penale Codice procedura civile Codice procedura penale




Responsabilità medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia

Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio Tutti gli argomenti


Guide Diritto Civile Guida procedura civile Guide diritto penale Guide procedura penale

Contratto di mutuo Guida al condominio Guida infortunistica stradale Risorse umane


Studi legali Consulenze legali

Riviste e portali Aste giudiziarie


Ultima ora Legge Finanziaria

Giornali e riviste Previsioni Meteo


Calcolo danno biologico Tariffe avvocati Formulari OnLine Scorporo fatture Fattura online Calcolo interessi legali Calcolo interessi di mora Interessi tasso fisso

Ricerca libri giuridici Rivalutazione monetaria Ricerca CAP Numeri telefonici Esame avvocato Formazione avvocati Tutte le risorse»

Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità
© Studio Cataldi 2001-2012