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Codice proprieta' industriale: GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del codice della proprietaą industriale
Capo VII
GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI
                              Art. 223.
                               Compiti
  1.  Ai  servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice
provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  2.  Fatte  salve  le  competenze  istituzionali del Ministero degli
affari  esteri  in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di
coordinamento  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
italiano  brevetti  e marchi del Ministero delle attivita' produttive
promuove  e  mantiene  relazioni  con  le istituzioni e gli organismi
comunitari  ed  internazionali competenti in materia, nonche' con gli
uffici  nazionali  della  proprieta' industriale degli altri Stati, e
provvede  alla  trattazione  delle  relative questioni assicurando la
partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  provvede  altresi' ai
seguenti ulteriori compiti:
    a) creazione  e  gestione  di  banche  dati  e  diffusione  delle
informazioni      brevettuali     con     particolare     riferimento
all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
    b) promozione  della preparazione tecnico-giuridica del personale
della  pubblica  amministrazione  operante nel campo della proprieta'
industriale  e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono
o  intendono  svolgere  la  professione  di  consulente in proprieta'
industriale;
    c) promozione   della   cultura   e   dell'uso  della  proprieta'
industriale  presso  i  potenziali  utenti,  in particolare presso le
piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
    d) effettuazione  di  studi,  ricerche,  indagini e pubblicazioni
correlate  alla  materia  della  proprieta' industriale e sviluppo di
indicatori  brevettuali  per  l'analisi  competitiva  dell'Italia, in
proprio  o  in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti
di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
    e) effettuazione  di  prestazioni a titolo oneroso di servizi non
istituzionali   a  richiesta  di  privati,  a  condizione  che  siano
compatibili  con  la  funzione  e  il  ruolo  istituzionale  ad  essa
attribuito.
  4.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni
con   regioni,   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei
propri compiti.

	        
	      
                              Art. 224.
                         Risorse finanziarie
  1.  L'Ufficio  italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei  propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita'
con  le  risorse  di bilancio iscritte allo stato di previsione della
spesa  del  Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi
direttamente  riscossi  per  i  servizi resi in materia di proprieta'
industriale.
  2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere
annualmente  il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui
al  comma  1  all'Ufficio  europeo  dei brevetti, cosi' come previsto
dall'articolo  30  della  convenzione  di  Monaco del 5 ottobre 1973,
ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.
  3.  L'Ufficio  italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente
effettuati  da  organismi internazionali di proprieta' industriale ai
quali  l'Italia  partecipa  e con ogni altro provento derivante dalla
sua attivita'.

	        
	      
                              Art. 225.
              Diritti di concessione e di mantenimento
  1.   Per   le  domande  presentate  al  Ministero  delle  attivita'
produttive   al   fine   dell'ottenimento  di  titoli  di  proprieta'
industriale,  per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il
rinnovo  e'  dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle
tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione,
in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al
quale  si  riferiscono,  viene  effettuata  con  apposito decreto dal
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  2.  La  tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda
di   registrazione  internazionale  di  marchio,  nella  designazione
posteriore   o   nell'istanza   di   rinnovo  applicabile  ai  marchi
internazionali  esteri  che  chiedono  la  protezione  sul territorio
italiano   tramite   l'Organizzazione   mondiale   della   proprieta'
intellettuale   di   Ginevra,   ai   sensi  del  Protocollo  relativo
all'Accordo  di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
del  27 giugno  1989,  ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e'
fissata  nella  misura del novanta per cento dei diritti previsti per
il  deposito  della  concessione di un marchio nazionale ovvero della
rinnovazione.

	        
	      
                              Art. 226.
                  Termini e modalita' di pagamento
  1.   Il   pagamento  dei  diritti  e  delle  tasse  di  concessione
governativa  di  cui  al  presente codice e' effettuato nei termini e
nelle  modalita' fissati dal Ministro delle attivita' produttive, con
proprio decreto.

	        
	      
                              Art. 227.
Diritti  per  il  mantenimento  in  vita  dei  titoli  di  proprieta'
                             industriale
  1.  Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli
di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro
il  mese  corrispondente  a  quello  in  cui  e'  stata depositata la
domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.
  2.  Trascorso  questo  termine di scadenza, il pagamento e' ammesso
nei  sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il
cui  ammontare  e'  determinato  per  ciascun  diritto  di proprieta'
industriale dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.
  4.  Nel  caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono
tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

	        
	      
                              Art. 228.
          Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
  1.  All'inventore,  il  quale  dimostri  di essere in condizioni di
indigenza,  il  Ministro  delle  attivita'  produttive puo' concedere
l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento
dei  diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto
anno  l'inventore  che  intende  mantenere in vigore il brevetto deve
pagare,  oltre  il  diritto  annuale  per  il sesto anno anche quelli
arretrati.  In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e'
tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

	        
	      
                              Art. 229.
                        Diritti rimborsabili
  1.  In  caso  di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima,
prima  che  la  registrazione  sia stata effettuata o il brevetto sia
stato  concesso,  sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del
diritto   di   domanda.  Il  diritto  previste  per  il  deposito  di
opposizione  e'  rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai
sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
  2.  I  rimborsi  dei  diritti  sono autorizzati dal Ministero delle
attivita'   produttive.  L'autorizzazione  viene  disposta  d'ufficio
quando  i  diritti  da  rimborsare  si  riferiscono ad una domanda di
registrazione  o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso
accolto.  In  ogni  altro  caso,  il  rimborso  viene  effettuato  su
richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle
attivita' produttive.
  3.  I  rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e,
ove  si  riferiscano  a domande ritirate o respinte, vengono annotati
nel registro delle domande.

	        
	      
                              Art. 230.
                 Pagamento incompleto od irregolare
  1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto
venga  pagato  incompletamente  o  comunque irregolarmente, l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  di cui all'articolo 223 puo' ammettere
come  utile  l'integrazione  o  la regolarizzazione anche tardiva del
pagamento.
  2.  Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti
e  marchi  provvede  solo  su  istanza dell'interessato. Se l'istanza
viene  respinta,  l'interessato  puo'  ricorrere alla commissione dei
ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
comunicazione.
  3.  Il  ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta
la decadenza del diritto di proprieta' industriale.

	        
	      

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