Raccolta Normativa
Indice del codice della proprietaą industriale
Capo VII GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI
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Art. 223.
Compiti
1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice
provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli
affari esteri in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di
coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero delle attivita' produttive
promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi
comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con gli
uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e
provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la
partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi' ai
seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle
informazioni brevettuali con particolare riferimento
all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale
della pubblica amministrazione operante nel campo della proprieta'
industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono
o intendono svolgere la professione di consulente in proprieta'
industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta'
industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le
piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni
correlate alla materia della proprieta' industriale e sviluppo di
indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in
proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti
di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non
istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano
compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa
attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni
con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei
propri compiti.
Art. 224.
Risorse finanziarie
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita'
con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della
spesa del Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi
direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprieta'
industriale.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere
annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui
al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi' come previsto
dall'articolo 30 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973,
ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente
effettuati da organismi internazionali di proprieta' industriale ai
quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla
sua attivita'.
Art. 225.
Diritti di concessione e di mantenimento
1. Per le domande presentate al Ministero delle attivita'
produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta'
industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il
rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle
tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione,
in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al
quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda
di registrazione internazionale di marchio, nella designazione
posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi
internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio
italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo
all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e'
fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per
il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della
rinnovazione.
Art. 226.
Termini e modalita' di pagamento
1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione
governativa di cui al presente codice e' effettuato nei termini e
nelle modalita' fissati dal Ministro delle attivita' produttive, con
proprio decreto.
Art. 227.
Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta'
industriale
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli
di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro
il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la
domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.
2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento e' ammesso
nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il
cui ammontare e' determinato per ciascun diritto di proprieta'
industriale dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.
4. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono
tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
Art. 228.
Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di
indigenza, il Ministro delle attivita' produttive puo' concedere
l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento
dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto
anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve
pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli
arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e'
tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
Art. 229.
Diritti rimborsabili
1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima,
prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia
stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del
diritto di domanda. Il diritto previste per il deposito di
opposizione e' rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai
sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle
attivita' produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio
quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di
registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso
accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su
richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle
attivita' produttive.
3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e,
ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati
nel registro delle domande.
Art. 230.
Pagamento incompleto od irregolare
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto
venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 223 puo' ammettere
come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del
pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti
e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza
viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei
ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
comunicazione.
3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta
la decadenza del diritto di proprieta' industriale.