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Codice proprieta' industriale: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Raccolta Normativa

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del codice della proprietaą industriale
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I
Marchi
                              Art. 231.
                          Domande anteriori
  1.  Le  domande  di  registrazione  di  marchio  e  le  domande  di
trascrizione  depositate  prima  della  data di entrata in vigore del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le
disposizioni  in  esso  contenute.  Tuttavia,  per quanto riguarda la
regolarita' formale, sono soggette alle norme preesistenti.

	        
	      
                              Art. 232.
          Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
  1.  Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima
della  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992,  n.  480,  e che goda di rinomanza, non consente al titolare di
opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile
al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e'
stato registrato.

	        
	      
                              Art. 233.
                              Nullita'
  1.  I  marchi  di impresa registrati prima della data di entrata in
vigore   del  decreto  legislativo  4 dicembre  1992,  n.  480,  sono
soggetti,  in  quanto  alle  cause  di  nullita', alle norme di legge
anteriori.
  2.   Non   puo'  essere  dichiarata  la  nullita'  del  marchio  se
anteriormente   alla   proposizione   della   domanda   principale  o
riconvenzionale  di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia
stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
  3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio
anteriore  sia  scaduto  da oltre due anni ovvero tre se si tratta di
marchio   collettivo  o  possa  considerarsi  decaduto  per  non  uso
anteriormente   alla   proposizione   della   domanda   principale  o
riconvenzionale di nullita'.
  4.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29
giugno   1942,  n.  929,  come  sostituito  dal  decreto  legislativo
4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data
di entrata in vigore dello stesso.

	        
	      
                              Art. 234.
                 Trasferimento e licenza del marchio
  1.  Le  norme  del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano  il  trasferimento e la licenza del marchio si applicano
anche  ai  marchi  gia'  concessi, ma non ai contratti conclusi prima
della  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480.

	        
	      
                              Art. 235.
                        Decadenza per non uso
  1.  Le  norme  del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano  la  decadenza  per  non uso si applicano ai marchi gia'
concessi  alla  data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto
legislativo, purche' non ancora decaduti a tale data.

	        
	      
                              Art. 236.
                    Decadenza per uso ingannevole
  1.  Le  norme  del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano  la  decadenza  del  marchio  per  uso ingannevole dello
stesso  si  applicano ai marchi gia' concessi alla data di entrata in
vigore  del  medesimo  decreto  legislativo,  in  relazione ad un uso
ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

	        
	      
Sezione II
Disegni e modelli
                              Art. 237.
                          Domande anteriori
  1.  Le  domande  di brevetto per disegno o modello ornamentale e le
domande  di  trascrizione  depositate  prima della data di entrata in
vigore  del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate
secondo  le  disposizioni  in  esso contenute. Le stesse domande sono
soggette   alle   norme  precedenti  relativamente  alla  regolarita'
formale.

	        
	      
                              Art. 238.
                       Proroga della privativa
  1.  I  brevetti  per  disegno  o modello ornamentale concessi prima
della  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  95, purche' non scaduti, ne' decaduti alla data di entrata
in  vigore  del  decreto legislativo citato, possono essere prorogati
fino  al  termine  massimo di venticinque anni dalla data di deposito
della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della
prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per
utilizzare  il  disegno  o  modello hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria  gratuita  e  non  esclusiva  per  il periodo di maggior
durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei brevetti
non ancora scaduti.
  2.  Le  tasse  di  concessione  corrisposte  in  un'unica soluzione
valgono  per  le  prime  due  proroghe.  Le  tasse  sulle concessioni
governative  relative  al quarto e quinto quinquennio, a far data dal
19 aprile  2001,  sono  di importo corrispondente alla rata del terzo
quinquennio  prevista  dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere
c)  ed  f),  della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

	        
	      
                          Art. 239 (3) (8)
          (( (Limiti alla protezione accordata dal diritto
                             d'autore).

  1.   La   protezione  accordata  ai  disegni  e  modelli  ai  sensi
dell'articolo  2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non
opera  nei  soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del
19  aprile  2001,  hanno  intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni
o  modelli  che  erano  oppure  erano  divenuti  di pubblico dominio.
L'attivita'  in  tale  caso  puo' proseguire nei limiti del preuso. I
diritti  di  fabbricazione,  di  offerta e di commercializzazione non
possono essere trasferiti separatamente dall'azienda )).

	        
	      
                              Art. 240.
                              Nullita'
  1.  I  brevetti  per  disegni  e modelli ornamentali concessi prima
della  data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  95,  sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle
norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di
nullita', alla norma di cui all'articolo 77 del presente codice.

	        
	      
                              Art. 241.
     Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso
  1.  Fino  a  che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del
Consiglio,  del  13 ottobre  1998,  sulla  protezione  giuridica  dei
disegni  e modelli non sara' modificata su proposta della commissione
a   norma   dell'articolo 18  della  direttiva  medesima,  i  diritti
esclusivi  sui componenti di un prodotto complesso non possono essere
fatti   valere  per  impedire  la  fabbricazione  e  la  vendita  dei
componenti  stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine
di ripristinarne l'aspetto originario.

	        
	      
Sezione III
Nuove Varieta' Vegetali
                              Art. 242.
                       Durata della privativa
  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  109  del  presente  codice  si
applicano   ai   brevetti   per   nuove  varieta'  vegetali  concessi
conformemente  al  decreto  del Presidente della Repubblica 12 agosto
1975,  n.  974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.
  2.  I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed
effettivi  investimenti  per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali
coperte  dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria  gratuita  e  non  esclusiva  per  il periodo di maggior
durata.  Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti
non ancora scaduti.

	        
	      
Sezione IV
Invenzioni
                              Art. 243.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di
                               ricerca
  1.  La  disciplina  di  cui  all'articolo 65 del presente codice si
applica  alle  invenzioni  conseguite  successivamente  alla  data di
entrata  in  vigore  dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno
1939,  n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche'
a  quelle  conseguite  successivamente alla data di entrata in vigore
del  presente  codice, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate
anteriormente.

	        
	      
Sezione V
Domande anteriori
                              Art. 244.
                      Trattamento delle domande
  1.   Le  domande  di  brevetto  o  di  registrazione  e  quelle  di
trascrizione e annotazione, anche se gia' depositate al momento della
data  di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo
le  disposizioni  in  esso  contenute.  Le domande di cui al capo IV,
sezione  I,  sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle
condizioni di ricevibilita'.

	        
	      
Sezione VI
Norme di Procedura
                        Art. 245 (6) (7) (8)
                      Disposizioni procedurali

  1.  Le  norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e
le  norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo
17  gennaio  2003,  n.  5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed
agli  arbitrati  che  siano  iniziati  con atto notificato oppure con
deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.
  ((  2.  Le  controversie  in  grado  d'appello nelle materie di cui
all'articolo  134,  iniziate  dopo  la  data di entrata in vigore del
presente  codice,  restano  devolute  alla  cognizione  delle sezioni
specializzate  di  cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche  se  il  giudizio  di  primo grado o il giudizio arbitrale sono
iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore,
a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia
sulla competenza )). (6)
  (( 3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di
cui  all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente  codice,  restano  devolute  alla  cognizione  delle sezioni
specializzate  di  cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche  se  riguardano  misure  cautelari  concesse  secondo  le norme
precedentemente in vigore )). (7)
  4.  Le  norme  di  procedura di cui all'articolo 136 concernenti la
funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a
partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.
  5.  Le  norme  di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195,
196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
  La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 aprile 2008, n. 112 (in
G.U.  1a  s.s.  30/04/2008,  n.  19)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo 245, "nella parte in
cui  stabilisce  che  sono  devolute  alla  cognizione  delle sezioni
specializzate  le  controversie  in  grado  d'appello  iniziate  dopo
l'entrata  in  vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado
e'  iniziato  e  si  e'  svolto  secondo  le norme precedentemente in
vigore".
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
  La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 123 (in
G.U.   1a  s.s.  6/5/2009,  n.  18)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo 245, "nella parte in
cui  stabilisce  che  sono  devolute  alla  cognizione  delle sezioni
specializzate  le  procedure  di  reclamo  iniziate dopo l'entrata in
vigore  del  codice,  anche  se  riguardano misure cautelari concesse
secondo le norme precedentemente in vigore".

	        
	      
Sezione VII
Abrogazioni
                              Art. 246.
                       Disposizioni abrogative
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
    b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
    c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
    d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
    e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
    f)  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n.
795;
    g) l'articolo 34  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
    h) il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
    i) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   22 febbraio   1973,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
    l)  il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, fatto salvo l'articolo 18;
    m) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
    n) il  decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32;
    o) il  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338;
    p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
    q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
    r) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   26 febbraio   1986,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
    s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
    t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
    u) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  19 luglio  1989,  n. 320, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
    v) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  11 gennaio  1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
    z) la  legge  19 ottobre  1991,  n.  349;  il decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
    aa)  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,
n. 595;
    bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360;
    cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
    dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
    ee)  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  30 maggio  1995,  n. 342, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
    ff)  il  decreto  legislativo  19 marzo  1996, n. 198; il decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre
1999, n. 447;
    gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
    hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
    ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
    ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
    mm)  i  commi  8,  8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della
legge  15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
    nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
    oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
    pp)  i  commi  72,  73,  79,  80 e 81 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2005

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

	        
	      

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