Raccolta Normativa
Indice del codice della proprietaą industriale
Capo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Sezione I Marchi
|
Art. 231.
Domande anteriori
1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di
trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le
disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la
regolarita' formale, sono soggette alle norme preesistenti.
Art. 232.
Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di
opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile
al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e'
stato registrato.
Art. 233.
Nullita'
1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono
soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di legge
anteriori.
2. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se
anteriormente alla proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia
stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio
anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di
marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso
anteriormente alla proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di nullita'.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29
giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data
di entrata in vigore dello stesso.
Art. 234.
Trasferimento e licenza del marchio
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano
anche ai marchi gia' concessi, ma non ai contratti conclusi prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480.
Art. 235.
Decadenza per non uso
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi gia'
concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto
legislativo, purche' non ancora decaduti a tale data.
Art. 236.
Decadenza per uso ingannevole
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello
stesso si applicano ai marchi gia' concessi alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso
ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.
Sezione II Disegni e modelli
|
Art. 237.
Domande anteriori
1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le
domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate
secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono
soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarita'
formale.
Art. 238.
Proroga della privativa
1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 95, purche' non scaduti, ne' decaduti alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati
fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito
della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della
prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per
utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior
durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei brevetti
non ancora scaduti.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione
valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni
governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal
19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo
quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere
c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 239 (3) (8)
(( (Limiti alla protezione accordata dal diritto
d'autore).
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi
dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non
opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del
19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni
o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
L'attivita' in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I
diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non
possono essere trasferiti separatamente dall'azienda )).
Art. 240.
Nullita'
1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle
norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di
nullita', alla norma di cui all'articolo 77 del presente codice.
Art. 241.
Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso
1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei
disegni e modelli non sara' modificata su proposta della commissione
a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti
esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere
fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei
componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine
di ripristinarne l'aspetto originario.
Sezione III Nuove Varieta' Vegetali
|
Art. 242.
Durata della privativa
1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si
applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed
effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali
coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior
durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti
non ancora scaduti.
Art. 243.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di
ricerca
1. La disciplina di cui all'articolo 65 del presente codice si
applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di
entrata in vigore dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche'
a quelle conseguite successivamente alla data di entrata in vigore
del presente codice, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate
anteriormente.
Sezione V Domande anteriori
|
Art. 244.
Trattamento delle domande
1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di
trascrizione e annotazione, anche se gia' depositate al momento della
data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo
le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV,
sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle
condizioni di ricevibilita'.
Sezione VI Norme di Procedura
|
Art. 245 (6) (7) (8)
Disposizioni procedurali
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e
le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed
agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con
deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.
(( 2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui
all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono
iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore,
a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia
sulla competenza )). (6)
(( 3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di
cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme
precedentemente in vigore )). (7)
4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la
funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a
partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195,
196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 aprile 2008, n. 112 (in
G.U. 1a s.s. 30/04/2008, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo 245, "nella parte in
cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo
l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado
e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in
vigore".
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 123 (in
G.U. 1a s.s. 6/5/2009, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo 245, "nella parte in
cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in
vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse
secondo le norme precedentemente in vigore".
Art. 246.
Disposizioni abrogative
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n.
795;
g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, fatto salvo l'articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338;
p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,
n. 595;
bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre
1999, n. 447;
gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della
legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli