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Tar Lombardia: Anche lo spacciatore ha diritto al permesso di soggiorno. Se ha un contratto di lavoro


Il cittadino extracomunitario che è stato condannato per reati di spaccio di stupefacenti può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno se è in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. E' quanto afferma la prima sezione del Tar Lombardia (sentenza n. 2313/2010) spiegando che è necessario applicare l'art. 5 comma 5 del Dlgs.286/1998, che "impone di dare rilievo agli elementi sopravvenuti sananti. Nel caso in esame tali elementi sono stati accertati, e positivamente valutati, dalla stessa amministrazione. In sostanza, secondo il Tar si può escludere la pericolosità sociale stante gli sviluppi del rapporto tra il cittadino straniero e l'ordinamento italiano. Il Tar ha preso in considerazione anche il tempo trascorso dalla commissione del reato e della sistemazione lavorativa nel frattempo conseguita. Tanto è bastato per consentire la permanenza in Italia. Questa soluzione - si legge in sentenza - "appare coerente con la normativa comunitaria sui soggiornanti di lungo periodo (v. Dir. 25 novembre 2003 n. 2003/109/CE), che pur non essendo direttamente applicabile al caso in esame costituisce comunque un utile termine di confronto". Nell'ottica comunitaria, conclude il Tar l'allontanaento dell'extracomunitario che abbia stabilito con il Paese di soggiorno rapporti prevalenti rispetto al paese d'origine può essere allontanato solo in rpesenza di "una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza"
(02/07/2010 10:00 - Autore: Roberto Cataldi) - Cita nel tuo sito  | Commenti




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