Con la sentenza 23736 depositata il 21 giugno 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che il proprietario che circola con un veicolo sequestrato in sua custodia, subirà non solo una sanzione amministrativa ma anche una condanna penale
Con la sentenza 23736 depositata il 21 giugno 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che il proprietario che circola con un veicolo sequestrato in sua custodia, subirà non solo una sanzione amministrativa (violazione art. 213 codice della strada) ma anche una condanna penale: si tratta infatti del reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, ex art. 334 del codice penale
. In primo grado, il tribunale di Napoli aveva condannato un uomo per la commissione di un illecito amministrativo respingendo la possibilità di intravedere nella condotta dello stesso un comportamento perseguibile come illecito penale. Ma la Corte ha invece precisato che non si tratta di norme in apparente contrasto ma di norme che tutelano un diverso bene giuridico: pertanto tale condotta deve essere punita sia in quanto viola il codice della strada e sia in quanto viola il codice penale. Come si legge dalla sentenza, "deve infatti escludersi che possa trovare applicazione (…) il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689/81, in quanto presupposto di tale principio è l'esistenza di un concorso apparente di norme che puniscono lo stesso fatto, secondo una verifica che essere compiuta confrontando le due fattispecie, al fine di stabilire se ricorra o meno un rapporto di omogeneità. Se non convergono sullo stesso fatto, non v'è spazio per risolvere il concorso tra le due disposizioni in base al principio di specialità. Peraltro il confronto non deve essere effettuato in concreto, bensì tra le fattispecie astratte così come risultano strutturate dalle corrispondenti norme, e l'accertamento sull'omogeneità delle disposizioni deve investire non solo gli elementi costitutivi dell'illecito, ma anche l'interesse protetto, l'oggetto giuridico e, in alcuni casi, lo stesso ambito dei soggetti attivi". Come ribadisce la Corte è infatti diverso il bene giuridico tutelato: "la disposizione penale tutela il vincolo d'indisponibilità del bene sequestrato e il reato è inserito tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione; l'art. 213 cod. str. ha di mira l'esclusione del veicolo sequestrato, in quanto irregolare, dalla circolazione stradale".

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