Il minore a cui non viene concesso di vedere la propria madre da parte dei nonni affidatari, è adottabile. Anche se i nonni si sono occupati e hanno accudito il minore, infatti, il bambino è adottabile se gli stessi nonni affidatari non gli hanno permesso di avere rapporti con la madre. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7961 del 30 marzo 2010 ha precisato che "la situazione di abbandono che rende necessaria la dichiarazione di adottabilità, come ha sostanzialmente ritenuto la sentenza
impugnata, non consiste soltanto nel rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali e parentali, ma anche in una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli intendimenti e desideri dei genitori e parenti, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore, dovendosi prescindere da giudizi di responsabilità e colpevolezza a carico di genitore e parenti e dovendosi invece guardare unicamente alla situazione oggettiva e all'interesse esclusivo del minore". Secondo la Cassazione, in definitiva, la corte di merito ha accertato "la perdurante incapacità degli appellanti a farsi carico dell'accudimento della piccola". I ricorrenti e in particolare la nonna avevano erratamente considerato "l'affidamento quale un rapporto analogo all'adozione, in un'errata visione del proprio compito e relazione che la minore avrebbe dovuto conservare con la madre, ritenuta dalla nonna oggettivamente non possibile, in relazione alle profonde diversità fra le rispettive famiglie ed il loro modo di essere e di vivere".

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