Con la sentenza n.3519 depositata il 15 febbraio 2010, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che l'amministrazione può procedere ad una rivalutazione qualitativa e quantitativa degli elementi posti a fondamento dell'atto di accertamento: questo in quanto il principio dell'indisponibilità dell'imposizione tributaria non osta a che l'amministrazione riconosca l'illegittimità dell'atto e lo ritiri determinando così la cessazione della materia del contendere. Gli Ermellini, respingendo il ricorso dell'Agenzia
delle Entrate che (inerente ai modi ammissibili di disposizione della pretesa fiscale da parte dell'amministrazione, sia in ragione dell'assoluta carenza di poteri del soggetto rinunciante) hanno infatti precisato che "ancorché il credito di imposta, quale espressione del precetto fiscale, non sia nella sua essenza negoziabile, in considerazione del principio di legalità che permea la materia tributaria, ciò non esclude che, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, l'Amministrazione possa procedere, eventualmente in contraddittorio con il contribuente, ad una rivalutazione qualitativa e quantitativa degli elementi posti, in concreto, a fondamento dell'atto di accertamento, che di quel credito rappresenta la pretesa in proiezione processuale, pervenendo ad una definizione più coerente ai dati oggettivi e tale da evitare un'inutile e defatigante prosecuzione del contenzioso; ciò, in quanto il principio dell'indisponibilità dell'imposizione tributaria non osta a che l'amministrazione finanziaria
riconosca l'illegittimità totale o parziale dell'atto impositivo, e lo ritiri in via di autotutela, determinando così la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo pendente, o comunque, disponga della lite, decidendo di resistere o non ad un ricorso, di impugnare o non una pronuncia sfavorevole, di coltivare un gravame o rinunciarvi". Inoltre "nel processo tributario, - continuano gli Ermellini - il funzionario autorizzato a rappresentare l'amministrazione finanziaria presso la Commissione tributaria regionale, senza alcuna specificazione limitativa o restrittiva di poteri, ha anche la facoltà di rinunciare all'appello proposto dall'ufficio finanziario".

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