Con la risoluzione 2747E del 5 novembre, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'istanza di un'azienda d'abbigliamento, ha chiarito che chi effettua la vendita on-line di beni non è tenuto a rilasciare la relativa certificazione fiscale (scontrino o fattura) ma in ogni caso è obbligata alla registrazione dei corrispettivi, al fine di garantire la certezza della provenienza dei beni in caso di restituzione della merce acquistata. Secondo la ricostruzione della vicenda, un'azienda leader nel campo dell'abbigliamento, intenzionata ad aprire un punto di vendita
sul web, aveva proposto il quesito all'Agenzia delle Entrate che ha quindi chiarito l'obbligo per la registrazione della merce venduta on-line: come viene previsto dal D.P.R. n. 633/72, ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") i corrispettivi delle vendite sono soggetti obbligatoriamente a registrazione. Il venditore dovrà quindi conservare le generalità dell'acquirente, il prezzo rimborsato e il codice del'articolo acquistato e quello reso. L'agenzia spiega però che tali aziende, intenzionate a commercializzare i loro prodotti sul web, verranno assimilate ai venditori per corrispondenza in quanto il prodotto viene consegnato materialmente nel domicilio indicato dal consumatore-acquirente: per questo motivo si seguirà la disciplina della non soggezione all'obbligo di fattura
o di scontrino o ricevuta fiscale, come previsto dall'art.22, co.1, del dpr 633/72. "L'emissione della fattura non è obbligatoria - si legge dalla disposizione - , se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per le cessioni di beni effettuate da commercianti (…) per corrispondenza". È bene infatti precisare che, secondo l'art.11 del regolamento CE n. 1777/2005, per "commercio elettronico" si deve intendere quella serie di "servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell'informazione, impossibile da garantire". Ma se, come nel caso di specie, la transazione commerciale avviene in via telematica e il cliente riceve la merce a domicilio secondo i canali tradizionali, vettore o spedizioniere, allora si tratterà di "commercio elettronico indiretto", potendosi quindi applicare la disciplina delle vendite per corrispondenza.

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