La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 36581/2009) ha stabilito che il proprietario dello stabile che ha commissionato i lavori non a una ditta specializzata ma a un operaio, ne è responsabile, se non ha adottato tutte le misure antinfortunistiche. Nel caso di specie la Corte ha infatti osservato che "non può non rilevarsi che i lavori commissionati dal (…) erano pericolosi, perché venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo, senza adottare alcuna precauzione per evitare cadute dall'alto, come la predisposizione di una impalcatura. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di (…) perché chiarisca se il (…) rimaneva in ogni caso garante della salvaguardia dell'incolumità di chi, come il (…) prestava nel suo interesse attività lavorativa e, quindi se, trattandosi di opere pericolose, poteva o meno disinteressarsi di come queste fossero eseguite".
Difatti, ha osservato la Corte "l'avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle descritte condizioni costituiva circostanza che imponeva alla corte di merito di verificare se (…) avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinché le opere di realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica. I giudici del merito non potevano non accertare se il (…) fosse persona munita di capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata".

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