Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: anche toccare le caviglie delle donne è reato

La Corte di Cassazione (sentenza 26766) ha confermato la condanna a ben otto mesi di reclusione ad un uomo che aveva osato toccare le caviglie ad una donna. Per la Corte si è trattato di un chiaro approccio di tipo sessuale. Mai dunque allungare le mani, neppure sulle caviglie giacché si riscia una condanna per tentata violenza sessuale. Nella moticazione della Sentenza si legge che il gesto costituisce un atto "prodromico a piu' approfonditi contatti fisici" se la donna è stata sorpresa con "insidiosa rapidità". Nella fattispecie l'uomo aveva seguito la donna fin sotto l'abitazione del suo finanzato e quindi l'aveva afferrata per le caviglie. La decisa reazione della donna faceva desistere l'aggressore e richiamava l'attenzione di un poliziotto che prontamente interveniva sul posto. Inutilmente il giovane si e' difeso in Cassazione sostenendo che "il toccamento di una caviglia non puo' considerarsi atto di intrusione nella sfera sessuale altrui perche' questa zona del corpo non e' qualificata come erogena". I giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso confermando la decisione di merito in cui si era evidenziato che "il gesto compiuto" dall'aggressore "preceduto da pedinamento, fischi da richiamo e apprezzamento, fosse un chiaro approccio sessuale prodromico a piu' approfonditi contatti fisici, laddove la vittima non si fosse opposta".

Altre informazioni sulla motivazione di questa sentenza

Ancor piu' grave il gesto, annota la Corte, per la "insidiosa rapidita' della condotta cosi' da sorprendere la donna". Inutile, dunque la difesa ad oltranza del giovane che ha tentato pure di salvarsi dagli 8 mesi di condanna sostenendo di aver voluto fare alla ragazza soltanto uno scherzo di cattivo gusto. "Tra i due non intercorreva la pur minima conoscenza circostanza che non avrebbe potuto fare ritenere plausibile che il giovane avesse voluto fare uno scherzo alla donna". In conclusione la Corte ricorda che e' configurabile il tentativo di violenza sessuale anche "in mancanza di contatto fisico tra imputato e persona offesa". Basta soltanto "il requisito soggettivo della intenzione id raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneita' a violare la liberta' di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale".


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