La quinta sezione penale della Corte di Cassazione (Sent. 32364/02), ha stabilito che l'elemento soggettivo del reato di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo dell'informazione, non viene meno né in caso di successiva rettifica dell'informazione né in caso di pubblicazione della smentita proveniente dalla persona offesa.
La Corte ha chiarito che al diritto d'informazione della stampa, cui si estende per analogia anche al diritto di cronaca si accompagna il dovere, penalmente sanzionato, di agevolare prontamente il ristabilimento della verità, come si desume dall'art. 8 della Legge sulla stampa 47/1948. Tali attività sono dunque obbligatorie e non possono far vinire meno le ipotesi di reato.
Corte di Cassazione (Sentenza n. 32364 del 2002)
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