La Consulta ha respinto i ricorsi proposti dalle regioni Veneto e Sicilia per mezzo dei quali sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale avverso talune disposizioni del D.L. 223/2006 (art. 2, commi 1, 2-bis e 3) in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituzione. In particolare nei suddetti ricorsi si sostiene che il decreto legge impugnato rappresenti un'eccessiva dilatazione della competenza statale in tema di tutela della concorrenza che rischia di vanificare lo schema di riparto dell'art. 117 Cost. per cui sono attribuite alla potestà legislativa residuale e concorrente delle Regioni quelle materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico e per le quali la competenza statale è circoscritta alla determinazione dei soli "principi fondamentali". La Corte Costituzionale risolve la questione dichiarando l'appartenenza delle norme censurate alla materia della «tutela della concorrenza» per cui diventa superfluo soffermarsi sul quesito se le stesse abbiano carattere di principio o configurino una disciplina di dettaglio. Come già affermato nella sentenza
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