Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato la circolare n. 24 del 14/11/2007 con la quale ha apportato alcune rettifiche in merito alle indicazioni già fornite con la lettera circolare prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007 riguardo l'ambito di applicazione della legge n. 123/2007. La nuova circolare si muove in linea con l'intervento del sottosegretario Antonio Montagnino a seguito della lettera di agosto allorquando volle chiarire, superando alcune perplessità sorte, che il potere di sospensione andava inteso applicabile anche ai cantieri edili. Ora il Ministero sottolinea il legame di forte continuità fra le due disposizioni (art. 5 L. 123/07 con art. 36 bis del D.L. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) spiegando che la nozione di attività imprenditoriale, già interpretata nel senso di '"unità produttiva"' con la predetta lettera circolare del 22 agosto u.s., non può non ricomprendere, necessariamente, anche le aziende operanti nel settore edile nel quale, come noto, maggiormente si avverte l'esigenza di elevare gli standards di sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro.
Articolo di Angelo Vitale, Consulente del lavoro

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