Condannato un creditore che ha pubblicato un video su Youtube con nome, cognome e commenti sulla dubbia moralità della madre del suo debitore

di Marina Crisafi - Certo è comprensibile la frustrazione di un creditore nei confronti del mancato pagamento di una fattura dovuta. Ma l'iniziativa di mettere su Youtube il proprio debitore, in una rubrica dal titolo "Facce da schiaffi", con tanto di nome e cognome e commenti poco oxfordiani nei confronti della madre, non gli ha certo giovato, procurandogli una querela per diffamazione.

A nulla sono servite le lamentele dell'imputato che ha imboccato sia la strada della "negazione" dell'iniziativa, sostenendo la contraddittoria riconducibilità della pubblicazione su internet del video incriminato, sia quella della tardività della querela, sporta ben otto mesi dopo la pubblicazione online.

Né il tribunale di Genova prima né la corte d'Appello dopo gli hanno dato ragione.

E la Cassazione (con sentenza n. 12695/2015 depositata ieri e qui sotto allegata) ha suggellato entrambe le decisioni.

In ordine alla riconducibilità all'imputato della bravata online, infatti, ad "incastrarlo", come correttamente evidenziato dall'insindacabile valutazione d'appello, hanno affermato i giudici della S.C., è stata la "piena corrispondenza tra la descrizione data di sé nell'account" all'atto della registrazione al sito e lo stesso imputato.

Quanto, invece, alla tardività della querela

, è vero che, hanno affermato gli Ermellini, il reato di diffamazione è di evento e si consuma "nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato" e che, pertanto, si presume che l'interessato abbia notizia dell'immissione in internet della comunicazione accedendo direttamente in rete. Tuttavia, è altrettanto verosimile, hanno continuato i giudici, "che lo apprenda da altre persone che in tal maniera ne siano venute a conoscenza". Ciò presuppone, dunque, da una parte "se non l'assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione da parte del diffamato, quantomeno una prossimità temporale; dall'altra che l'interessato possa dare dimostrazione del contrario ovvero di aver appreso solo da terzi la pubblicazione".

In ogni caso, la decadenza del diritto alla proposizione della querela, ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso, va accertata secondo "criteri rigorosi" e non sulla base di semplici presunzioni o mere supposizioni e l'eventuale "situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante", posto che l'onere della prova grava su chi allega l'inutile decorso del termine.  

Cassazione Penale, testo sentenza 12695/2015

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