illegittimità dell'atto per difetto di motivazione

Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista

Interessante sentenza del Consiglio di Stato Sezione 6, la n. 1106 del 05.03.2015, in tema di risarcimento del danno da atto amministrativo ritenuto illegittimo perchè mancante di motivazione.


Ecco i criteri guida, estrapolati dalla pronuncia, da utilizzare per rivendicare correttamente tale voce di danno:

1) individuare la parte di atto amministrativo che si ritiene illegittimo in quanto manca visibilmente la motivazione,

2) consentire all'amministrazione il riesame dell'atto,

3) proporre la domanda di risarcimento del danno se, a seguito del riesame, risulti ancora mancante la motivazione pur dopo il riesercizio del potere amministrativo.

Il principio di massima fissato dal C.d.S. è il seguente: in materia di risarcibilità del danno da atto illegittimo per difetto di motivazione "deve escludersi che l' annullamento di un atto illegittimo per difetto di motivazione possa di per se comportare il diritto al risarcimento dei danni subiti, in quanto tale vizio non esclude (ma, anzi, consente) il riesercizio del potere, con la conseguenza che la domanda di risarcimento non può essere valutata che all'esito del nuovo eventuale esercizio del potere" (Cons. Stato III, 20 febbraio 2013, n. 1137)."

E' stato precisato che "la domanda di risarcimento del danno causato da un illegittimo provvedimento, annullato in sede giurisdizionale per difetto di motivazione, non può essere accolta ove persistano in capo all'Amministrazione significativi spazi di discrezionalità in sede di riesercizio del potere (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2011 n. 3887 e 8 febbraio 2011 n. 854, nonché Sez. IV, 15 gennaio 2009 n. 148 e 30 giugno 2006 n. 4234)".

In tale particolare contesto, il privato ha titolo al risarcimento ove, sussistendo gli altri requisiti dell'illecito, riesca a dimostrare che la propria aspirazione al provvedimento era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole (Cons. Stato, V, 22 gennaio 2015, n. 252).

Questo indirizzo vale per il caso trattato (si disquisisce riguardo ad un provvedimento di sospensione di attività commerciale emanato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 -attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro-, revocato il 2 marzo successivo, e, il 1xxxx9, di un ulteriore, identico provvedimento che la società impugnava davanti al T.a.r. ), nel quale il vizio riscontrato nel provvedimento annullato per effetto della sentenza di primo grado è consistito nel difetto di motivazione, ferma restando perciò la facoltà dell'amministrazione di motivato riesercizio del potere di cui si tratta.

In definitiva, se questo è il recente orientamento del Consiglio di Stato su tale specifica posta di danno, appare intuitivo che la stretta osservanza dei criteri guida ricavati dalla lettura della pronuncia favorisca l'accoglimento della domanda.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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