Il giudice aveva omesso di dichiarare la propria incompetenza e di trasmettere gli atti al pm presso l'ufficio giudiziario corretto

È "abnorme" il provvedimento del giudice dibattimentale che essendo risultato territorialmente incompetente al termine del dibattimento, omette di dichiarare la suddetta incompetenza e di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario corretto, individuabile ai sensi dell'art. 8 c.p.p., pronunciando invece sentenza di non luogo a procedere per difetto di un requisito di procedibilità

Ad affermarlo è la seconda sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 31469/2014, cassando la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di alcuni imputati per il delitto di truffa aggravata, commesso ai danni di una società.

La nozione di "abnormità", hanno ricordato i giudici del Palazzaccio, è una figura creata dalla giurisprudenza al fine di apprestare un rimedio, avverso quei provvedimenti che, secondo l'indirizzo delle sezioni unite penali, "per la singolarità e stranezza del contenuto, risultino avulsi dall'intero ordinamento processuale; oppure che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite" (cfr., ex multis, Cass., SS. UU., n. 26/99). 

Ne consegue che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare sia il profilo strutturale, nella misura in cui lo stesso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia l'aspetto funzionale, nella misura in cui l'atto, pur non risultando estraneo al sistema normativo, determini in concreto un'indebita stasi del processo.

Rifacendosi a questa seconda accezione di abnormità, la S.C., pertanto, ha cassato senza rinvio il provvedimento del giudice territoriale. 


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