Non può richiamarsi il concetto di consuetudine nel lasciare un borsello in un automezzo parcheggiato sulla strada

Non può richiamarsi il concetto di consuetudine nel lasciare un borsello in un automezzo parcheggiato sulla strada, né, può sussistere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede che ricorre soltanto nel caso di oggetti destinati a normale dotazione o arredo del veicolo.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione (V sezione penale), con sentenza n. 44035 del 22 ottobre 2014, accogliendo il ricorso di due imputati del reato di furto, aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, di un borsello contenente carte di credito lasciato su un automezzo parcheggiato sulla pubblica via con il finestrino aperto.

Per la S.C., i giudici di merito hanno errato nel ritenere che lasciare l'oggetto in esame nell'auto potesse integrare un uso o una consuetudine tali da giustificare il riconoscimento dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625, 1° comma, c.p.

Sottolineando il concetto di consuetudine, ovvero "pratica di fatto generale e costante rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere", gli Ermellini hanno ritenuto invece che "la condotta del derubato risulta nella specie ispirata ad esigenze personali, quali la comodità, oppure a dimenticanza o a fretta, confermate dalla circostanza del finestrino lasciato aperto".

Richiamando pertanto la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 10298/1993), i giudici della S.C. hanno affermato che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ricorre "in relazione ad oggetti (quali l'autoradio) che, pur non essendo parti essenziali o pertinenze di un veicolo, ne costituiscono tuttavia, secondo l'uso corrente, normale dotazione o usuale corredo", mentre esulano da tali nozioni oggetti personali come borselli contenenti denaro o valige, lasciati a bordo di un mezzo parcheggiato. Per cui, hanno annullato la sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena, in conseguenza della necessità di una riduzione per le concesse attenuanti generiche. 

Corte di Cassazione, V Penale, sentenza 22 ottobre 2014, n. 44035

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