di Licia Albertazzi 

In caso di procedimento per separazione o divorzio, il giudice può legittimamente discostarsi dal principio dell'affidamento condiviso dei figli minori solo ove esso risulti pregiudizievole all'interesse del minore.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (ordinanza n. 19181 dell'11 Settembre 2014)  occupandosi del caso di un giudizio in cui i giudici di merito avevano applicato gli articoli 155 e 155bis del codice civile (provvedimenti riguardo ai figli e affidamento a un solo genitore) disponendo l'affidamento di una minorenne al padre e indicando le modalità di visita da parte della madre.

Tale decisione era stata assunta perché dall'istruttoria era emerso come la minore fosse decisamente più legata al padre che alla madre. In particolare è risultato che  la bambina aveva un legame stretto il fiducioso con il padre, mentre con la madre i rapporti erano risultati piuttosto problematici.

Con l'occasione i giudici di piazza Cavour hanno anche ricordato che "l'affidamento non può ritenersi precluso dalla conflittualità, ancorché profonda, dei coniugi".

Insomma è sempre il giudice a dover ponderare quale sia l'interesse migliore per il minore, la sistemazione che cioè gli consenta un sereno e adeguato sviluppo psicofisico. 

Per quanto riguarda l'istruttoria gli Ermellini hanno anche ricordato che è sicuramente possibile sentire la minore in corso di causa, ma con le dovute cautele; "la minore va sicuramente sentita, ma ciò può avvenire anche, come nella specie, attraverso il consulente"

Siccome la scelta operata dal giudice del merito, sulla base delle risultanze sopra elencate, appare del tutto corretta e ragionevole (percorso logico contenuto nella motivazione), il ricorso è respinto. La Cassazione infatti non può entrare nel merito della decisione ma deve limitarsi a operare un sindacato di legittimità "esterno", applicando il principio di ragionevolezza all'iter argomentativo presente nella motivazione.


Vai al testo dell'ordinanza 19181/2014

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