L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale trae forza dall'art. 6 Cedu, così come interpretato, nella nota sentenza del 5 luglio 2011 (Dan c. Moldavia), dalla Corte europea dei diritti
In materia di prova testimoniale, il giudice d'appello che effettui una diversa valutazione, rispetto a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado, non può limitarsi ad una differente lettura e/o interpretazione degli atti del processo, avendo l'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e alla riescussione dei testimoni.

Tale obbligo, ribadito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 32619/2014 (Vedi articolo "Cassazione: Il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria se vuole dare una diversa valutazione della prova testimoniale"), costituisce l'espressione di un principio generale di immediatezza che vincola il giudice dell'impugnazione, sia laddove questi intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, sia, viceversa, nel caso in cui vi sia già stata una sentenza di condanna in primo grado.

L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale trae forza dall'art. 6 Cedu, così come interpretato, nella nota sentenza del 5 luglio 2011 (Dan c. Moldavia), dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In tale pronuncia, i giudici di Strasburgo hanno affermato l'obbligo per il giudice d'appello che riesamini la dichiarazione di un testimone, utilizzandola in modo difforme rispetto al giudice delle prime cure, di assumere nuovamente le prove dichiarative necessarie, per "ascoltarlo personalmente e così valutarne l'attendibilità intrinseca".

Giova ricordare che l'obbligo imposto dall'art. 6 Cedu, nell'interpretazione della Corte Edu, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sentendo nuovamente, nel contraddittorio delle parti, i testimoni, sussiste "laddove l'affermazione di penale responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove orali consideratedecisive", per cui la nuova audizione è necessaria, quando il giudice di secondo grado valuti diversamente le dichiarazioni ritenute attendibili o meno dal giudice di primo grado, al fine di valutare la credibilità degli stessi in contraddittorio (Cass. n. 45971/2013).

L'art. 6 Cedu, infatti, secondo altra sentenza della Cassazione, non subordina il potere del giudice d'appello di ribaltare una precedente pronuncia (riformando una sentenza di assoluzione in pejus come nel caso di specie) alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, quando, come nella fattispecie trattata, "la sua decisione si sia fondata su un diverso apprezzamento di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione" (Cass. n. 29452/2013), giacchè ciò che i giudici della corte di Strasburgo hanno solamente affermato è che chi ha "la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza - dovrebbe - in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità", perché lavalutazione dell'attendibilità di un testimone "è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate" (Corte Edu 5.7.2011, Dan c. Moldavia; conf. 21.9.2010 Barrios c. Spagna).

Rimane fermo, per la S.C., che "l'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni esercitabile anche nel corso del giudizio di appello involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n. 1634/2014; n. 9322/2010). 


Raccolta massime in materia di rinnovo istruttoria in appello

Cassazione penale 28/11/2013 n. 1256
In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

Cassazione penale 15/10/2013 n. 45971
In caso di riforma "in peius", da parte del giudice d'appello, della sentenza di assoluzione in primo grado laddove l'affermazione di penale responsabilità scaturisca da un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove orali considerate decisive, sussiste l'obbligo, in forza dell'art. 6 par. 1 Cedu, così come interpretato dalla Corte Edu, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sentendo nuovamente, nel contraddittorio delle parti, i suddetti testimoni. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza impugnata in cui i giudici di secondo grado, pur avendo valutato diversamente le dichiarazioni di collaboratore di giustizia ritenute inattendibili dal Tribunale, avevano omesso di procedere ad una nuova audizione degli stessi al fine di valutarne la credibilità in contraddittorio).

Cassazione penale 30/09/2013 n. 51522
La revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata. (La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto tempestivamente dedotta la doglianza eccepita dal difensore in udienza per l'esame dei propri testi e reiterata con i motivi d'appello sollecitando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).

Cassazione penale 24/09/2013 n. 41500
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello, per consentire l'esame dell'imputato e far risultare il suo "status" di collaboratore di giustizia, deve essere disposta solo nel caso in cui sia valutata assolutamente necessaria in relazione alla funzionalità della prova rispetto al processo per l'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti e non per esigenze esclusivamente soggettive del dichiarante.

Cassazione penale 09/07/2013 n.42344
La corte di appello qualora intenda riformare in "peius" una sentenza di assoluzione, emessa a seguito di un'istruttoria dibattimentale nell'ambito della quale il giudice aveva assunto solo alcune delle prove testimoniali richieste dalla difesa escludendone altre perché sovrabbondanti, non può valutare le medesime testimonianze in senso sfavorevole all'imputato, ritenendole inattendibili sulla scorta di incoerenze e contrasti sui quali l'esame in primo grado non si era sviluppato essendo, invece, tenuto - in base al principio di cui all'art. 6 Cedu, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte Edu - a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, per consentire ai testimoni di spiegare le imprecisioni ed i contrasti rilevati.

Cassazione penale 21/06/2013 n. 28962
La rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. va disposta quando il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che si verifica o per l'incertezza dei dati probatori già acquisiti, o perché tale attività risulti comunque decisiva ai fini della decisione in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra risultanza.

Cassazione penale 19/06/2013 n. 44325
In tema di processo di appello celebrato con la forma del giudizio abbreviato, non è di ostacolo alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale la circostanza che l'assunzione delle prove sia stata richiesta dal P.M., dovendo tale istanza essere considerata come una sollecitazione al giudice per l'esercizio del potere di ufficio di assumere gli elementi di prova assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione.

Testo della sentenza n. 32619 depositata il 23 luglio 2014

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