di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 10956 del 19 Maggio 2014. Ottenuta la sentenza di nullità del matrimonio dal tribunale ecclesiastico, essa, affichè i suoi effetti possano essere riconosciuti all'interno dell'ordinamento italiano, deve essere sottoposta a procedimento di delibazione. L'atto introduttivo consiste in una citazione da presentare innanzi alla Corte d'appello territorialmente competente e le regole applicabili per questo particolare procedimento (così come dal c.d. "accordo di Villa Madama" sono ad oggi applicabili i due articoli del codice di procedura civile, art. 797 e 798, abrogati ma validi in questa particolare situazione) sono le stesse previste per il procedimento ordinario innanzi alla Corte d'appello.


Nel caso di specie la moglie impugna in Cassazione la sentenza di delibazione emessa dalla Corte d'appello lamentando il mancato rispetto delle regole procedurali: la parte ricorrente sarebbe rimasta contumace e la Corte d'appello avrebbe così dichiarato l'esecutività della sentenza

ecclesiastica. Il giudice del merito non avrebbe tuttavia rispettato le regole processuali: la contumacia sarebbe stata dichiarata in violazione del disposto di cui all'art. 163bis c.p.c. (relativamente ai termini di comparizione) e il giudice non avrebbe disposto la rinnovazione della notifica nei confronti della ricorrente. A tal proposito la Cassazione accoglie la domanda e conferma che al procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica si applicano le regole previste per il procedimento ordinario, "ivi comprese quelle relative al termine di comparizione di cui all'art. 163bis c.p.c., che nella specie era di novanta giorni liberi e che invece è rimasto inosservato". La mancata costituzione della convenuta ricorrente avrebbe quindi imposto al giudice di applicare il successivo art. 164 c.p.c.: l'ordine di rinnovazione della notifica nei suoi confronti.



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