di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 9297 del 24 Aprile 2014. L'articolo 1 del decreto legislativo 368/2001 (attuativo di direttiva CEE in materia di contratti di lavoro a tempo determinato) riguarda la possibilità di apporre un termine ai contratti di lavoro subordinato a fronte di specifiche esigenze produttive. Nel caso di specie il giudice d'appello dichiara illegittimo detto termine, convertendo il contratto di lavoro contestato da tempo determinato a indeterminato, poiché non si sarebbero ravvisate tali particolari esigenze produttive (nello specifico, esigenze di ristrutturazione aziendale derivanti anche dall'impiego di nuove tecnologie). Avverso tale sentenza propone appello il datore di lavoro lamentando violazione e falsa applicazione della normativa in oggetto.

La Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza di merito che dichiara la violazione degli articoli sopra citati per nullità del termine apposto al contratto di lavoro poiché le esigenze produttive possono anche non essere individuate all'interno del contratto

. Per la Cassazione è legittimo che il datore di lavoro faccia riferimento a ragioni giustificative richiamanti accordi collettivi, i quali avrebbero in ogni caso permesso di individuare le esigenze produttive prima della stipula del contratto, e non in un secondo momento. La prova di queste esigenze produttive grava in ogni caso sul datore di lavoro, e il raggiungimento di detta prova deve essere verificata attraverso le risultanze istruttorie. Il giudice del merito avrebbe dovuto verificare in concreto la specificità di tali clausole prima di adottare propria decisione.


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