Intervenendo in materia di distribuzione delle spese di manutenzione di un immobile concesso in locazione, la corte di Cassazione (sentenza n.  27540/2013)  ricorda che "la distinzione fra riparazioni ordinarie e riparazioni straordinarie puo' essere effettuata con riferimento al criterio della prevedibilita' e della normalita' in relazione al godimento della cosa locata e dell'entita' della spesa".

Quando si parla di spese straordinarie (che come è noto sono a carico del locatore ossia del proprietario),  si fa riferimento ad opere "che non si rendono prevedibilmente o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell'ambito dell'ordinaria durata del rapporto locatizio e che presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo della locazione"

Vanno considerate spese straordinarie anche quelle opere di manutenzione di notevole entita' che non sono  finalizzate alla mera conservazione del bene ma ad evitare il degrado edilizio. Queste opere sono caratterizzate dalla particolare onerosità degli interventi di manutenzione.

Nel caso esaminato  dalla Corte,  i proprietari di un immobile avevano richiesto ai conduttori il pagamento di spese di manutenzione relative al rifacimento della facciata condominiale. Tali spese però, data la loro importanza  devono considerarsi come spese di manutenzione straordinaria e come tali vanno poste a carico dei proprietari.

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