di Licia Albertazzi  -  Un progettista non può sottovalutare i pericoli legati a situazione geologica dell'area in cui viene costruito un immobile. Diversamente, nel caso in cui si verifichino dei danni, potrà essere condannato al risarcimento. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 28147 del 17 Dicembre 2013) in cui gli Ermellini si sono occupati del caso relativo ai proprietari di un villino di recente costruzione che avevano  convenuto in giudizio sia la società appaltante che l'architetto progettista, lamentando gravi difetti genetici dell'immobile

Sia il giudice di primo che di secondo grado avevano confermato la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso i due soccombenti.

La Suprema Corte ha indagato sulla ratio motivazionale del giudice del merito, ed ha individuato come punto decisivo il fatto che è onere del progettista valutare in modo tecnicamente corretto le risultanze delle relazioni fornite dal servizio geologico provinciale: nel caso di specie, avrebbe dovuto individuare il pericolo di smottamento che investiva l'area di costruzione e agire di conseguenza, effettuando ulteriori e più approfondite indagini circa la natura del terreno interessato. 

Dalle risultanze di causa di merito, durante la quale erano state esperite diverse ctu

, tale situazione è apparsa palese. Nel caso di specie, inoltre, l'architetto ha rivestito sia la qualifica di progettista che di direttore dei lavori; la Cassazione ha confermato il suo solido orientamento, per cui sussiste "responsabilità professionale in concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione".


Vai al testo della sentenza. Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 28147 del 17 Dicembre 2013

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