di Licia Albertazzi  - Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 3641 del 14 Febbraio 2013
L'ordinamento, a tutela del danneggiato, prevede che in alcuni casi previsti dalla legge la chiamata in causa del terzo avvenga automaticamente. Tale effetto si deduce della lettura combinata delle norme di cui all'art. 102 (litisconsorzio necessario; senza l'integrazione di contraddittorio a favore di un determinato soggetto il giudizio non può validamente proseguire), all'art. 112 (poteri del giudice e corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) a all'art. 113 cod. proc. civ (dovere del giudice di decidere secondo diritto salvo i casi in cui la legge espressamente preveda la pronuncia secondo equità). Per la medesima obbligazione, il contraddittorio tra attore e convenuto si estende automaticamente al terzo chiamato dal convenuto proprio per permettere a quest'ultimo di liberarsi dalla responsabilità.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha evidenziato come tale automatismo operi anche in tema di responsabilità da circolazione stradale.

In corso di causa infatti, una volta stabilita l'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo ad un conducente la cui identità è ignota, la domanda di risarcimento si estende automaticamente alla compagnia di assicurazione designata dal fondo garanzia vittime della strada. L'estensione del contraddittorio all'assicurazione avviene ipso iure, in automatico, senza cioè che l'attore si attivi per citare espressamente in giudizio la compagnia ma dovendo provvedere direttamente il giudice ad integrare il contraddittorio.
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