Con la legge n. 27 del 24 marzo 2012 sono appena state varate due norme con il chiaro intento di arginare i costi per i risarcimenti per le lesioni personali di entità lieve. Il contenuto, a ben guardare, appare di tipo etico, non giuridico: esorta i destinatari (i medici) a non cadere nella faciloneria accertativa. Ripete concetti basilari in ordine all'accertamento medico-legale. Nessuno ricorrerà mai alle cure del Pronto Soccorso dopo un tamponamento infertogli dalle automobiline degli autoscontri, che pure sprigionano talora un'energia superiore ai lievi contatti tra moderni veicoli oggi in circolazione. Del resto, per venire alla più diffusa pseudo patologia di origine automobilistica, quella del "colpo di frusta
", che il legislatore doveva avere ben presente all'atto della stesura della mini-riforma, con tale sintagma la medicina legale non designa un tipo di lesione o una patologia, bensì un meccanismo articolare, vale a dire un movimento ch'è solo potenzialmente lesivo. Talché, all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con gli articoli 32 comma 3-ter e 32 comma tre-quater della l. n. 27/2012 sono stati aggiunti due commi che sono o illegittimi o, con maggiore probabilità, inutili. Se accertare significa rendere certo, incontestabile ed obiettivo tale aggiunta si caratterizza per valenza più enunciativo-esortativa ad un accertamento rigoroso che precettiva (del tipo "cari medici-legali, cercate di fare bene il Vostro lavoro senza riconoscere pregiudizi incerti"). V'è il caso di domandarsi se, prima della riforma, il danno alla persona potesse essere accertato in forma ipotetica: un ossimoro, una evidente contraddizione. Va posta ora in risalto l'ordinanza del Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Ostuni, del 3 aprile 2012, che rimette alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità delle tabelle sulle micropermanenti. Questo l'impianto argomentativo dell'ordinanza alto-salentina di rimessione sulle criticità del sistema risarcitorio italiano nei danni alla persona di entità lieve e non solo. "1) Il sistema risarcitorio delineato dall'art. 139 con il duplice limite dei valori tabellari, da applicarsi in relazione alle diverse ipotesi di lesione dell'integrità psico-fisica, nonché dell'aumento nei limiti del quinto, appare non solo in contrasto con le disposizioni costituzionali in tema di "giustiziabilità" delle posizioni giuridiche e di uguaglianza, ma anche incompatibile con la tutela effettiva delle nuove posizioni giuridiche di diritto comunitario ed, in particolare, del "Diritto all'integrità della persona", di cui all'articolo 3 della Carta di Nizza, così della "Dignità umana" di cui all'articolo 1. 2) Il suddetto microsistema risarcitorio, nel porre valori risarcitori (quelli relativi al singolo giorno di inabilità temporanea totale o parziale), così come limiti quantitativi non equi (e considerati tali dalla stessa Corte di Cassazione) si pone in contrasto "mediato" con l'art. 6 Cedu che riconosce il "Diritto ad un processo equo" e "diretto" con l'art. 117 Cost., primo comma. 3) La qualificazione in termini di equità deve essere riferita non soltanto alle regole processuali, ma anche al risultato dell'esito del giudizio e, quindi, alle regole di diritto sostanziale, sottese alla valutazione giudiziale e coincidenti, nel caso di specie, con le regole che presiedono al risarcimento del danno da micropermanenti da circolazione stradale. D'altronde, predicare l'equità delle sole regole processuali avrebbe l'effetto di consentire, in astratto, un esito (in termini di tutela accordata), processualmente equo, ma quantitativamente o qualitativamente non equo perché conseguente all'applicazione di regole di diritto sostanziale, non "eque", come quelle in materia di prescrizione dell'azione, di decadenza o, come nel caso di specie, relative alla concreta commisurazione del danno risarcibile. 4) L'articolo 139 del Cod. Ass., introducendo un regime risarcitorio differenziato rispetto a quello individuato come equo e, quindi, doverosamente applicabile, in relazione non solo a tutte le micropermanenti che rinvengano la propria genesi in un ambito differente dalla circolazione stradale, ma anche alle c.d. macropermanenti, non è compatibile con l'art. 3 Cost.. perché inidoneo, a differenza delle Tabelle di Milano, ad assicurare un'uniformità pecuniaria di base, quale presupposto per l'attuazione del principio equitativo. 5) Le sperimentate letture costituzionalmente conformi ineriscono al solo profilo del risarcimento del danno non patrimoniale di tipo morale, per cui rimangono irrisolti gli evidenziati profili di compatibilità costituzionale con riguardo alla risarcibilità del pregiudizio di tipo biologico". Esiste anche un analogo precedente del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del gravame con ordinanza di data 21 marzo 2012, estensore il Dr. Alessio LIBERATI. Continueremo a seguirne gli sviluppi.
Vai al testo del decreto liberalizzazioni aggiornato con le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Vedi anche il testo della legge di conversione (27/2012)
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