Con sentenza n. 3378/2012, depositata il 5 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che per la delibazione della sentenza ecclesiastica che dichiara nullo il matrimonio per l'assenza di uno dei cosiddetti "bona matrimonii", è necessario che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata da un coniuge all'altro oppure che sia stata da quest'ultimo conosciuta effettivamente, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza.
Al contrario, verrebbe ad integrarsi una potesi di contrarietà all'ordine pubblico italiano per violazione della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, hanno precisato i giudici di legittimità, se, da un lato, il giudice italiano tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare e agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria; inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto iter argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità. Per quanto riguarda i requisiti della prova che il giudice della delibazione deve riscontrare al fine di accertare che la riserva mentale non sia stata nota all'altro coniuge esclusivamente a causa della sua negligenza si deve ritenere che il rispetto di un principio fondamentale quale quello della tutela della buona fede e dell'affidamento trova una particolare ragion d'essere con riferimento all'istituto del matrimonio
che presuppone, per definizione e nella generalità dei casi, una concorde volontà dei coniugi nell'assunzione di un vincolo di particolare rilevanza e con incisive conseguenze sulla loro vita personale sicché la prova della mancanza di negligenza deve essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la consapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge.
Consulta il testo della sentenza n. 3378/2012

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