La mancata concessione (per un periodo più o meno lungo) del beneficio dei riposi doppi, in caso di parto gemellare, accordato a tutela della genitorialità, comporta "in re ipsa" un danno, corrispondente all'omesso soddisfacimento delle esigenze che la legge intendeva tutelare: non solo la protezione della salute della donna e la maggiore attenzione per le necessità fisiologiche dei neonati nel primo anno di vita, ma anche l'appagamento dei bisogni affettivi e relazionali di ciascun bambino, per realizzare il pieno sviluppo delle loro personalità. E' quanto affermato dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2732/2011, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno alla lavoratrice, madre di due gemelli, cui il datore di lavoro non aveva riconosciuto il doppio del periodo previsto per il riposo giornaliero ex legge 8 marzo 2000, n. 53; il Collegio ha altresì precisato che, anche in assenza di specifiche allegazioni su un possibile danno materiale (come la necessità di ricorrere a personale a pagamento per l'assistenza dei bambini, in corrispondenza delle ore di permesso negate), è possibile comunque richiedere la valutazione equitativa, di cui all'art. 1226 cod. civ., quale danno certamente non suscettibile di prova nello specifico ammontare, ma sussistente per le stesse ragioni giustificatrici delle norme a tutela della genitorialità.

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