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Successione testamentaria e Successione necessaria

Come si accennava, qualora un soggetto decida, nel corso della vita, di disporre di tutti o di parte dei suoi beni, la sua volontà è considerata in modo preminente dall’ordinamento, salvo le norme poste in favore dei “legittimari”, che sono i soggetti legati al de cuius da strettissimi vincoli familiari e che, pertanto, la legge tutela anche contro il volere del testatore medesimo. Essi sono, secondo l’art. 536 c.c., il coniuge, i figli legittimi e relativi discendenti (cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi), i figli naturali e relativi discendenti e, infine, gli ascendenti legittimi.

Proprio in considerazione dell’impossibilità di pretermettere tali persone, si parla, al proposito, di successione “necessaria”, per evidenziare che, nonostante la quota di “disponibile” sia sempre presente, essa non rappresenta quasi mai tutto l’asse ereditario, salvo il caso in cui il testatore non lasci in vita né coniuge, né figli, né ascendenti. Si badi bene, infatti, che nella successione testamentaria i fratelli, a differenza della successione legittima, non sono inclusi tra coloro che hanno diritto ad ereditare, dato che quest’ultimi sono solo il coniuge, i figli (anche adottivi e naturali) e gli ascendenti (se mancano i figli).

Una fondamentale analogia a quanto previsto per la successione legittima, d’altro canto, è rappresentata dalla regola secondo la quale, in caso di premorienza degli eredi legittimari, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede. Prima di analizzare i vari tipi di testamento contemplati dal nostro ordinamento giuridico, è interessante fare delle precisazioni. Innanzitutto, pur essendo le statuizioni in cui viene destinato il patrimonio le parti sicuramente più tipiche del testamento, il contenuto di questo negozio giuridico unilaterale può comprendere anche, ad esempio, il riconoscimento di figli naturali, la riabilitazione di un indegno rispetto alla sua successione e la nomina di un esecutore testamentario.

Tramite il testamento, inoltre, è possibile escludere l’operatività dell’accrescimento (ex art. 667 c.c.), il fenomeno giuridico in base al quale, qualora più eredi siano stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti od in parti uguali, e uno di essi non possa o non voglia accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè aumenta, inglobando quella del chiamato che non ha accettato. E’ da precisare, infine, che il testamento è un atto personale, dato che non è consentita alcuna forma di sostituzione o di rappresentanza nel suo compimento, è sempre revocabile fino al momento della morte da parte dello stesso testatore, purché nel rispetto delle modalità prescritte dalla legge, è formale, poiché l’ordinamento disciplina espressamente le sole forme valide, mentre non è recettizio, nel senso che è efficace a prescindere dalla ricezione da parte di terzi.

Proprio in vista della peculiare importanza che riveste la volontà del soggetto che fa testamento, l’art. 591 c.c. impone che costui, al momento della compilazione, sia capace di intendere e di volere e abbia la piena capacità di agire. Sono incapaci di testare, pertanto, i minori, gli interdetti per infermità di mente (dal momento della pubblicazione della sentenza) e, infine, gli incapaci naturali, ossia quelli che, sebbene non interdetti, al momento della redazione del testamento, erano incapaci di intendere e di volere per qualsiasi causa, che va dimostrata.

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