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Mansioni, qualifiche e categorie


Dopo aver esaminato l’oggetto del contratto in generale, si tratterà, ora, dell’oggetto specifico dell’attività lavorativa, ossia le mansioni e gli istituti ad esse strettamente connessi: le qualifiche e le categorie. Le mansioni sono l’insieme dei compiti e delle operazioni concrete che il lavoratore è tenuto a eseguire e, parallelamente, che datore di lavoro ha diritto di pretendere. In base al c.d. principio di contrattualità delle mansioni e della qualifica, quest’ultime devono essere espressamente pattuite e portate a conoscenza del lavoratore al momento dell’assunzione, come si desume dal combinato disposto dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 96 disp. att. c.c..

Per quanto concerne la qualifica, essa designa lo status professionale del lavoratore, esprimendo il tipo e la figura professionale inserita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale. La particolare rilevanza della qualifica è rappresentata dalla sua valenza, da un lato, in tema di trattamento normativo e previdenziale e, dall’altro lato, in tema di limiti al potere del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle afferenti a una determinata qualifica (c.d. ius variandi, ex art. 2103 c.c.).

Le categorie, d’altro canto, sono definite da autorevole dottrina come entità classificatorie che raggruppano i vari profili professionali, individuati tanto dalla legge, quanto dai contratti collettivi di categoria. Tra le categorie contrattuali, ossia aventi origine da uno o più contratti collettivi, spiccano gli “intermedi”, categoria in cui rientrano, in particolare, i capo-operai e i “funzionari”, categoria con funzioni direttive, tipica dei settori assicurativo e creditizio. Le categorie legali, invece, sono quelle individuate dall’art. 2095 c.c. e dalla legge n. 190/1985, che ha aggiunto i c.d. “quadri”. Nel rinviare alle leggi speciali e alla contrattazione collettiva la specifica determinazione dei requisiti di appartenenza a ciascuna delle categorie, le fonti legislative appena menzionate hanno suddiviso le categorie dei lavoratori subordinati in quattro tipi, secondo il seguente ordine decrescente di importanza, cui corrisponde una progressiva diminuzione delle condizioni economiche e, spesso, delle norme di favor più in generale: dirigenti, quadri, impiegati e operai.


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