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Il possesso

Possesso e proprietà

Cos'è il possesso o la signoria sulla cosa, gli elementi, le distinzioni e l'oggetto

In base all'art. 1140 c.c., il possesso è il potere (o "signoria") sulla cosa (per questo è la più importante delle situazioni "materiali") che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale

Possesso pieno e minore, titolato o non titolato

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A seconda che la situazione possessoria corrisponda all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, si distingue il possesso c.d. "pieno" dal possesso "minore"; inoltre, in base all'esistenza o meno di una giustificazione giuridica, il possesso si dice titolato, quando trae origine da un atto o da una fattispecie giuridica idonei a trasferire la situazione possessoria, o non titolato, quando prescinde da qualsivoglia titolo giuridico costitutivo della situazione soggettiva possessoria. 

Elementi del possesso

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Per potersi configurare l'istituto de quo, tuttavia, rileva la presenza di due presupposti essenziali: il c.d. corpus possessionis, ossia il potere materiale di fatto esercitato sul bene (elemento oggettivo); e il c.d. "animus possidendi", ossia l'elemento psicologico che si concreta nell'intenzione del soggetto di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale (elemento soggettivo).

Ai fini della configurazione del possesso, animo et corpore, non è richiesta disponibilità continuativa del bene, ovvero l'esercizio di concreti atti di godimento o contatti diretti col bene (c.d. "possesso diretto"), essendo sufficiente che il bene posseduto, in base alla sua natura ed alla destinazione economica e sociale, possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore e che costui sia in grado, quando lo voglia, di rientrarne in possesso in ogni momento, ripristinando il rapporto materiale con lo stesso (c.d. possesso indiretto o mediato). Ne deriva che, purchè sia presente l'animus, finchè persista la possibilità di ripristinare il corpus, il possesso perdura; tale possibilità viene meno quando altri si impossessino del bene esercitando sullo stesso un analogo potere di fatto, corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (Cass. n. 11119/1997).  

Quanto all'animus possidendi, elemento soggettivo di difficile percezione e dimostrazione, normalmente si considera insito nel potere di fatto attraverso il quale si manifesta, poiché il possesso è presunto da parte di colui che eserciti materialmente il potere sulla cosa (Cass. n. 1495/1972; 81/1989); l'animus possidendi può essere quindi, desunto in via presuntiva dal corpus, laddove vi sia svolgimento delle attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale; in tal caso, spetta a chi contesti il possesso dimostrare il contrario (Cass. n. 14092/2010). 

Presunzioni e buona fede

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Per il codice civile, il possesso è presunto in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, salvo che non venga provata la diversa situazione materiale della detenzione (art. 1141 c.c.).

L'art. 1142 c.c. sancisce la presunzione di possesso intermedio che si verifica in favore del possessore attuale che abbia posseduto anche in tempo più remoto, mentre l'art. 1143 c.c. nega la presunzione del possesso anteriore per il possessore attuale, purchè lo stesso non abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in tal caso, egli si presume possessore sin dalla data del titolo.

L'art. 1147 c.c., inoltre, dopo aver definito "possessore di buona fede" chiunque abbia il possesso della cosa, ignorando di ledere l'altrui diritto, precisa che la buona fede è presunta e basta che vi sia stata ab origine, ossia al tempo dell'acquisto, ma non giova se l'ignoranza di violare la sfera giuridica di un terzo dipende da colpa grave.

La nozione di buona fede richiamata dall'art. 1147 c.c. è la c.d. "buona fede soggettiva" (diversa da quella oggettiva richiamata dall'art. 1175 c.c.).

La presunzione di buona fede del possessore implica che dovrà essere chi agisce contro di lui a dover dimostrare l a mala fede, ovvero che il possessore fosse a conoscenza dell'altruità del diritto. 

Oggetto del possesso

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Oggetto del possesso possono essere tutti i beni materiali, così come disposto dall'art. 810 c.c., idonei in generale a formare oggetto di diritti reali sui quali possa esercitarsi la signoria di fatto (Cass. n. 6260/1997).

Secondo l'art. 1145 c.c. rimane, invece, senza effetto il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà, ovvero i beni extra commercium e quelli demaniali ex art. 823 c.c.

Tuttavia, tale affermazione viene limitata dalla disposizione di cui al  secondo e al terzo comma dell'art. 1145 c.c. che concedono nei rapporti tra privati l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico, nonché l'azione di manutenzione, se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della P.A.

Per le Sezioni Unite, sulla base del disposto di cui all'art. 1145 c.c., l'esperibilità, nei rapporti fra privati, dell'azione di reintegrazione o spoglio, nel possesso di un immobile non resta esclusa dall'assoggettamento del bene al regime demaniale, atteso che il secondo comma della disposizione codicistica accorda espressamente la tutela contro gli atti di spoglio, nell'ambito dei rapporti suddetti, anche con riferimento ai beni demaniali (Cass. SS.UU. n. 15289/2001). Analogamente, l'azione di manutenzione del possesso, secondo il disposto di cui al terzo comma dell'art. 1145 c.c., è consentita nei rapporti fra privati anche a colui che esercita il potere di fatto sul bene demaniale suscettibile di essere attribuito in concessione (Cass. n. 5180/1992).

Dal punto di vista dei beni immateriali, in giurisprudenza, è stato riconosciuto come giuridicamente ammissibile, il possesso dello spazio aereo compreso nella proiezione ideale in altezza dell'immobile (Cass. n. 1379/1976), del diritto al sepolcro, quale diritto reale patrimoniale suscettibile di tutela possessoria (Cass. n. 1009/2008; n. 9837/1991), delle opere dell'ingegno (Cass. n. 4243/1991), dell'eredità o di una quota della stessa (Cass. n. 1741/2005), nonché delle frequenze d'onda utilizzate per le trasmissioni dalle aziende di diffusione radiotelevisiva (Cass. n. 2168/1979; n. 9901/1991), successivamente negata per le sole onde elettromagnetiche separate dal complesso degli impianti e delle attrezzature dell'azienda televisiva emittente (Cass. n. 4999/1993). 

L'acquisto e la perdita del possesso

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Per l'acquisto del possesso, sia a titolo originario che derivativo, è indispensabile che si concretizzino gli elementi essenziali della sua struttura: il corpus possessionis e l'animus possidendi.

Tuttavia, l'acquisto del possesso può essere accompagnato dalla c.d. "materiale apprensione" del bene (che può avvenire con l'azione materiale di spoglio, nei casi di occupazione su beni non posseduti da nessuno o trasferirsi con la consegna della cosa) o a prescindere dalla stessa, concretizzandosi per legge o volontà delle parti ovvero in seguito a determinate vicende, come nelle ipotesi di successione nel possesso, in favore degli eredi, e di accessione del possesso in favore dei successori a titolo particolare ex art. 1146 c.c. (Cass. n. 6852/2001; Cass. n. 8119/2014).

L'acquisto del possesso avviene senza variazioni della situazione di fatto, comportando solo il mutamento dello stato soggettivo, nelle fattispecie della c.d. "traditio brevi manu" (dove il precedente detentore diventa proprietario della cosa per effetto di un titolo che muta la natura del potere di fatto già esercitato) e del "costituto possessorio" (dove, all'opposto, il precedente possessore diventa detentore per effetto di un titolo idoneo allo scopo).

Il possesso non si acquista laddove la signoria sulla cosa derivi da semplici atti di tolleranza (art. 1144 c.c.), i quali si basano sullo spirito di condiscendenza, sui rapporti di amicizia, familiarità o di buon vicinato e implicano una previsione di saltuarietà o transitorietà che incide debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo possessore (Cass. n. 8194/2001; n. 12273/2012).

La perdita del possesso si può avere: per fatto del possessore, a seguito di comportamenti incompatibili con l'animus possidendi (come la rinunzia, l'abbandono della res o linerzia prolungata) (Cass. n. 9396/2005); per fatto dei terzi (a seguito del venir meno del "corpus", ad es. nei casi di azione di spoglio); per cause oggettive (impedimenti, smarrimento, perimento del bene, sopravvenuta incapacità definitiva).

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