- Le situazioni di dominio |
- Gli elementi del possesso
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Gli elementi del possesso
In base all’art. 1140 c.c., il possesso è il potere (o “signoria”) sulla cosa (per questo è la più importante delle situazioni “materiali”) che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale. A seconda dell’esistenza o meno di una giustificazione giuridica, il possesso si dice titolato o non titolato. Per potersi configurare l’istituto de quo, tuttavia, rileva solo la presenza di due presupposti essenziali (almeno in aderenza alla dottrina tradizionale): il c.d. corpus possessionis, ossia l’elemento materiale che consiste nel potere di fatto esercitato sul bene (richiedendosi, a tal fine, un comportamento positivo, oggettivamente apprezzabile da parte del possessore), e il c.d. animus possidendi, ossia l’elemento psicologico che si concreta nell'intenzione del soggetto di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Nel rinviare agli articoli 1141-1147 del codice civile (alcuni dei quali saranno oggetto di approfondimento in prosieguo), per quanto concerne i principi generali in materia di possesso, è interessante notare fin da ora, dato che rileva ai fini della disciplina relativa agli effetti, che l’art. 1147 c.c., dopo aver definito “possessore di buona fede” chiunque abbia il possesso della cosa, ignorando di ledere l'altrui diritto, precisa che la buona fede è presunta (non si richiede, dunque, una prova in tal senso) e basta che vi sia stata ab origine, ossia al tempo dell'acquisto, ma non giova se l'ignoranza di violare la sfera giuridica di un terzo dipende da colpa grave.
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