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Locazione per uso “diverso da abitazione”

Quando l’immobile locato sia da utilizzare per uso industriale, commerciale, artigianale, alberghiero o, comunque, “diverso da abitazione” (compresi, quindi, gli studi professionali o simili), il contratto resta assoggettato alla legge c.d. sull’equo canone (cfr. artt. 27 – 42 della legge n. 392/1978). La durata minima di tali contratti, fatti salvi quelli destinati a sopperire ad esigenze di carattere meramente stagionale (si pensi ai campeggi e agli stabilimenti balneari), è pari a sei anni, con rinnovo ex lege per altri sei, eccetto che per la destinazione alberghiera, nel qual caso la durata è di anni nove, con rinnovo per altri nove. Le parti, comunque, solitamente inseriscono nel contratto una clausola che consente di disdire anticipatamente, normalmente previa tempestiva comunicazione all’altra parte. Qualora a disdire anzitempo sia il locatore e l’attività implichi contatti col pubblico, come nel caso di un esercizio commerciale, il conduttore può avere diritto a una somma di denaro a titolo di “indennità di avviamento”, pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone pagato. La cifra è notevolmente maggiore quando l'immobile viene adibito, da chiunque, alla medesima attività. Anche nei casi in cui non sia stata inserita nel contratto la clausola di recesso anticipato, è comunque fatta salva la possibilità per l’affittuario di disdire anticipatamente “per gravi motivi”, che saranno oggetto di prudente valutazione da parte del giudice, con l’obbligo di darne comunicazione scritta al proprietario almeno sei mesi prima del rilascio dell'immobile.

Per quanto concerne, infine, il canone, nella tipologia contrattuale in esame, non trattandosi di sopperire ad esigenze abitative, è lasciato un margine assai ampio alle parti, che non hanno neppure l’obbligo di aggiornare il canone al tasso d’inflazione.

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