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La domanda nei confronti dell'assicurazione del danneggiante

Guida sull'infortunistica stradale
Ecco come è disciplinata la richiesta di risarcimento nei casi in cui non si applica l'indennizzo diretto

Campo di applicazione | Richiesta di risarcimento per danni a cose |
Obbligo dell'assicurazione di attivarsi | Riparazione dei beni danneggiati | Lesioni personali | Offerta risarcitoria | Collaborazione del danneggiato | Approfondimenti e indagini | Informazioni dagli organi di polizia | Richiesta di risarcimento incompleta | Liquidazione del danno | Supervisione dell'ISVAP | Compensi per i professionisti | Giurisprudenza

Il procedimento "standard" per il risarcimento del danno da sinistro stradale è quello regolamentato dall'articolo 148 del codice delle assicurazioni e gestito direttamente dall'assicurazione del danneggiante.
Mentre un tempo esso rappresentava la regola, oggi può essere definito un procedimento residuale che opera nei casi che non rientrano nel campo di applicazione del cd. indennizzo diretto, disciplinato dall'articolo 149 e in forza del quale il danneggiato viene risarcito direttamente dalla propria Compagnia di assicurazione e non da quella del danneggiante.

Campo di applicazione

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Più nel dettaglio, vediamo quali sono i casi in cui la competenza a risarcire la vittima di un sinistro stadale per i danni materiali o per le lesioni personali subite è ancora oggi della Compagnia di assicurazione del danneggiante.
Innanzitutto ci sono le ipotesi in cui l'incidente veda coinvolti più di due veicoli. Esempio tipico è quello dei tamponamenti a catena.
A queste si aggiungono i casi in cui uno dei veicoli coinvolti non sia regolarmente assicurato, non sia un veicolo a motore o sia un veicolo speciale o una macchia agricola, sia immatricolato all'estero.
La domanda va poi proposta nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, ovviamente, anche nei casi in cui la vittima sia un pedone, un ciclista o un bene immobile.
Infine, non opera l'indennizzo diretto quando è mancato un impatto tra due veicoli e quando dal sinistro siano derivate delle lesioni cd. macropermanenti, ovverosia comportanti un'invalidità permanente superiore a nove punti percentuali.

Richiesta di risarcimento per danni a cose

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L'articolo 148 CdA contiene delle prescrizioni precise relative alle formalità necessarie affinché l'assicurazione possa ottemperare al suo obbligo risarcitorio, differenti a seconda che esso riguardi danni materiali o lesioni personali.
Per quanto riguarda, in particolare, i sinistri con soli danni a cose, nella richiesta di risarcimento devono essere indicati, oltre ai dati idonei a individuare gli aventi diritto al risarcimento, anche il luogo, i giorni e le ore in cui i beni danneggiati sono messi a disposizione dell'assicurazione affinché questa possa provvedere all'accertamento dell'entità del danno.
Si segnala che la norma prevede che le cose devono restare disponibili a tal fine per almeno cinque giorni non festivi.

Obbligo dell'assicurazione di attivarsi

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In forza di quanto previsto dalla norma in commento, l'impresa di assicurazione è tenuta a formulare una congrua e motivata offerta di risarcimento o a comunicare i motivi per i quali non intende provvedervi nel termine massimo di 60 giorni (ridotti a 30 se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro).
In altre parole ciò vuol dire che, ricevuta la richiesta del danneggiato, sull'assicuratore incombe un vero e proprio obbligo giuridico di attivarsi per stimare i danni e liquidare l'indennizzo.
Come vedremo più avanti, tale obbligo ha delle scadenze più estese in caso di lesioni personali.

Riparazione dei beni danneggiati

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A tal proposito occorre segnalare che, in linea generale, le cose danneggiate possono essere riparate solo dopo che sia decorso il predetto periodo o dopo l'eventuale precedente compimento delle operazioni peritali (che comunque vanno completate prima della scadenza del termine di 60 o 30 giorni).
In caso contrario, così come nel caso in cui le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per almeno 5 giorni non festivi, l'assicurazione può procedere a valutare l'entità del danno solo previa presentazione della fattura delle riparazione, che attesti gli interventi effettuati.
In generale, comunque, l'assicurato ha diritto al risarcimento anche nel caso in cui non intenda procedere alla riparazione.

Lesioni personali

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Nel caso in cui dal sinistro siano derivate lesioni personali o, addirittura, esso abbia portato al decesso della vittima, la richiesta di risarcimento va presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto non dimenticando di indicare il proprio codice fiscale oltre che i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito e all'entità delle lesioni subite. Quest'ultima va corredata dall'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
Nella richiesta di risarcimento vanno inoltre descritte le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro.
Essa va infine corredata della dichiarazione con la quale il danneggiato attesti (ovviamente se ciò corrisponde al vero) di non avere diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Offerta risarcitoria

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Anche in caso di lesioni o decesso, la Compagnia ha un obbligo giuridico di attivarsi proponendo al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno o comunicando i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
In tale ipotesi, però, come accennato il termine per provvedervi è più esteso di quello visto in caso di danno materiale ed è di novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione.

Collaborazione del danneggiato

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Il danneggiato, dal canto suo, ha l'obbligo di collaborare, mettendosi a disposizione per permettere all'assicurazione di valutare l'entità dei danni.
Ciò vale sia per le lesioni personali che per i danni a cose: in caso di rifiuto ingiustificatamente opposto agli accertamenti, infatti, i termini concessi all'assicuratore per la formulazione dell'offerta sono sospesi.

Approfondimenti e indagini

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Per prevenire fenomeni fraudolenti, alle Compagnie di assicurazione è data la possibilità, dopo aver consultato la banca dati sinistri e aver riscontrato almeno due parametri di significatività tra quelli individuati dall'ISVAP, di decidere di non fare nessuna offerta di risarcimento nei termini, motivandla con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti.

Informazioni dagli organi di polizia

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Inoltre, alle assicurazioni è data la possibilità di rivolgersi agli organi di polizia per richiedere tutte le informazioni che queste abbiano acquisito con riferimento alle modalità dell'incidente, alle targhe o agli altri segni distintivi dei veicoli, alla residenza e al domicilio delle parti coinvolte.

Richiesta di risarcimento incompleta

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Se la richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato o dall'avente diritto è incompleta, l'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 148 CdA, è tenuta a richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni entro 30 giorni.
Si precisa a tal proposito che i termini per formulare l'offerta, in simili ipotesi, si interrompono e decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi richiesti.
Più in generale, si rileva che in ogni caso l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro sancito dall'articolo 1913 del codice civile.

Liquidazione del danno

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Le assicurazioni sono sottoposte a vincoli temporali precisi anche per quanto riguarda il pagamento della somma offerta al danneggiato.
In particolare, sia nel caso in cui questo dichiari di accettarla che nel caso in cui dichiari di non accettarla, la stessa va comunque corrisposta entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
Nel secondo caso, essa andrà poi imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Se invece l'interessato, una volta ricevuta l'offerta, non dia alcun riscontro, la Compagnia può provvedere al pagamento dopo che siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione.

Supervisione dell'ISVAP

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Il rispetto delle procedure contemplate dalla disposizione in commento è molto importante e tale è stato reputato anche dal legislatore.
Il comma 10 dell'articolo 148, infatti, prevede che se, all'esito di un eventuale giudizio relativo al risarcimento del danno, il danneggiato ottenga una sentenza favorevole con liquidazione di una somma superiore di almeno la metà di quella offerta (al netto di eventuale rivalutazione ed interessi), una copia di tale provvedimento è trasmessa dal giudice all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni dettate dal Codice delle assicurazioni private.

Compensi per i professionisti

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L'articolo 148, in chiusura, si occupa dei casi in cui le imprese di assicurazione corrispondono ai danneggiati i compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, stabilendo che in simili ipotesi esse devono non solo richiedere la documentazione che attesti la prestazione stessa, ma anche indicare nella quietanza di pagamento il corrispettivo in maniera separata rispetto alle voci di danno e comunicare al danneggiato l'eventuale importo corrisposto direttamente al professionista.

Giurisprudenza

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Ecco alcune recenti sentenze rilevanti relative all'articolo 148 CdA:

L'omissione della richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno non è ostativa alla liquidazione del danno né reca alcun pregiudizio all'assicuratore. Essa, di conseguenza, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale (Cass. n. 19354/2016)

La richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata prima dell'entrata in vigore del codice dell'assicurazione non deve essere reiterata successivamente a tale momento con le nuove modalità stabilite dagli artt. 145 e 148 del suddetto codice (Cass. n. 1664/2016).

L'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria nè di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio. A prescindere, infatti, dalla più limitata portata di riconoscimento del diritto del danneggiato quanto all'an debeatur - che potrebbe esserle attribuita ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2944 cod. civ. - la comunicazione di un'offerta "congrua" presuppone un'attività valutativa dell'esistenza e dell'entità dei danni risarcibili che non può mai essere oggetto nè di confessione nè di riconoscimento di debito (Cass. n. 24205/2015)

Aggiornamento: Dicembre 2016