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Le società di fatto

Avv. Valeria Zeppilli - Una società viene definita "società di fatto" quando sorge in base ad un'intesa verbale o ad un semplice comportamento concludente dal quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale. Oltre all'elemento soggettivo, rappresentato proprio dalla comune intenzione dei contraenti di collaborare per perseguire uno scopo di lucro guidati dall'affectio societatis, ovverosia dalla volontà di essere soci, fondamentale è la sussistenza dell'elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi con la conseguente formazione di un fondo comune.  

Società di fatto: la disciplina

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La società di fatto è regolata dalle norme che disciplinano la società semplice o la società in nome collettivo irregolare a seconda, rispettivamente, che eserciti o meno attività di natura commerciale. È ben possibile che essa si costituisca anche tra due o più società di persone.

Vi è chi riconduce tra le società di fatto le società irregolari. In realtà i due fenomeni non vanno sovrapposti, ma, più correttamente, può affermarsi che la società di fatto è solo una delle tante manifestazioni di società irregolare, in quanto mentre in quest'ultima quello che manca è l'iscrizione nel registro delle imprese, quindi non vi è pubblicità dichiarativa, nelle società di fatto a mancare è l'atto costitutivo, ovverosia il documento necessario per procedere alla pubblicità.

Non essendo iscritta nel registro delle imprese, la società di fatto non gode di personalità giuridicama solo di soggettività giuridica.

Il fallimento della società di fatto

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Laddove eserciti attività commerciale, la società di fatto (così come quella irregolare) è assoggettabile al fallimento, che peraltro dà luogo al fallimento di tutti i soci. L'assoggettabilità a fallimento deriva dall'essere la società di fatto una società esistente a tutti gli effetti.

Quando può aversi società di fatto

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Il fenomeno della società di fatto non può verificarsi con riferimento alla società in accomandita semplice, in quanto la limitazione di responsabilità che in tale tipologia societaria caratterizza la posizione del socio accomandante rispetto all'accomandatario deve necessariamente manifestarsi espressamente. Esso inoltre non può verificarsi per le società di capitali, le quali diventano giuridicamente esistenti solo a seguito di iscrizione nel registro delle imprese. La società di fatto, quindi, in via teorica è ammissibile esclusivamente con riferimento alla società semplice e alla società in nome collettivo, ma, nei fatti, si manifesta solo in relazione a questo secondo tipo societario. 

Società irregolare, occulta e apparente

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Oltre alla società irregolare, che, come accennato, si ha quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, vanno tenute distinte dalla società di fatto la società occulta, la società apparente e la società simulata.

Si ha società occultaquando tra i soci vi è la volontà di costituire una società, ma tale volontà consapevolmente non viene manifestata all'esterno e il vincolo sociale rimane occulto per i terzi, con la conseguenza che ogni rapporto instaurato con questi ultimi viene posto in essere per conto ma non in nome della società. Il fenomeno può sovrapporsi con quello della società di fatto, ma la società occulta può risultare anche da un atto scritto tenuto segreto. Nel caso in cui l'impresa individuale che cela la società venga dichiarata fallita, fornendo la prova della sussistenza del fenomeno societario occultato sarà possibile estendere il fallimento alla società occulta e ai suoi soci.

In parte diverso da quello della società occulta è il fenomeno dei soci occulti di società palese, che si ha quando alcuni soci, pur essendo tali nei rapporti interni non appaiono come tali nei rapporti esterni.

Si ha società apparente, infine, quando a seguito dei comportamenti di due o più soggetti, i terzi siano inconfutabilmente convinti di essere in presenza di un'impresa collettiva, pur in assenza di un atto costitutivo e senza che a nulla rilevi una volontà in tal senso degli apparenti soci. Dinanzi all'incolpevole affidamento dei terzi circa il fatto di trovarsi di fronte ad una vera e propria società, gli apparenti soci non possono eccepirne l'inesistenza, con la conseguenza che la società apparente sarà assoggettabile a fallimento.