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Assegnazione della casa familiare
Anche i principi in tema di assegnazione della casa familiare hanno subito delle modifiche, al fine di contemperare, da un lato, il primario interesse dei figli a mantenere il proprio habitat, e, dall’altro lato, la tutela dei diritti reali immobiliari. Per quanto riguarda il diritto della prole a rimanere nell’ambiente cui erano abituati, è da sottolineare che in gioco non è solo la permanenza nelle “mura domestiche” ma, spesso, anche la possibilità di continuare a frequentare senza disagi la stessa scuola, la stessa comitiva di amici e usufruire di tutti i servizi che il quartiere dove abitava era solito offrire.
Ebbene, prima della novella del 2006, l’assegnazione della casa familiare era strettamente legata alla scelta, da parte del giudice, del coniuge cui affidare i figli, senza tenere in considerazione l’esistenza di eventuali diritti reali da parte di una sola delle parti. Così capitava frequentemente che il padre, dopo essere stato di fatto pressoché estromesso dalla vita del figlio, era costretto anche ad abbandonare l’appartamento di sua proprietà, dovendo tollerare perfino che un eventuale nuovo compagno dell’ex-coniuge usufruisse dei suoi beni (letto nuziale compreso). Il nuovo disposto tenta di evitare il protrarsi di tali situazioni, pur senza dimenticare che il principio cardine dell’intero diritto di famiglia è la tutela dell’interesse di eventuali figli. Il neointrodotto art. 155-quater, difatti, da una parte, dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, mentre, dall’altra parte, precisa che “dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”. Ciò significa, in pratica, che la casa familiare verrà normalmente assegnata al coniuge con cui, sulla base degli accordi tra le parti e sentito il figlio (ovvero, in caso di impossibilità di raggiungere accordi, su decisione del giudice), la prole trascorrerà la maggior parte del tempo. Al fine di riconoscere che dall’assegnazione della casa familiare si ha un beneficio economico per il coniuge che, magari, non ne era proprietario (o ne possedeva solo una quota percentuale), si prevede, quindi, che tale circostanza sia oggetto di specifica valutazione al momento della determinazione dell’eventuale assegno a favore, il quale andrà corrispondentemente ridotto (ovvero escluso). Deve essere tenuto in debita considerazione, tuttavia, che le spese di gestione della casa, ivi comprese quelle condominiali, restano a totale carico del coniuge che ne gode.
Fin qui, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno apprezzato queste forme di tutela di eventuali diritti reali di uno dei coniugi. Critiche sono state avanzate da più parti, invece, in merito a due delle cause che giustificano la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Questo tipo di provvedimento può essere ordinato, invero, non solo qualora “l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare”, ma anche nelle ipotesi in cui si accerti che egli vi conviva more uxorio con un/a nuovo/a compagno/a oppure contragga nuovo matrimonio. E’ da notare che, in questi casi, il diritto del figlio è sacrificato sulla base di scelte che non dipendono assolutamente dalla sua volontà e che, anzi, hanno magari aggravato il senso di frustrazione cui è sottoposto. Il legislatore introduce, infine, un ulteriore motivo che legittima ciascun coniuge a chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici: il cambio di residenza o di domicilio da parte dell’altro coniuge, qualora sia idoneo a interferire con le modalità dell'affidamento, ad esempio perché la nuova residenza o domicilio si trovi in città (o anche solo quartiere di una metropoli) distante dall’abitazione dell’altro genitore.
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