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L'affidamento di figli maggiorenni

L'affidamento dei figli

Le norme sull'affidamento dei figli maggiorenni, l'obbligo dell'assegno di mantenimento e il ruolo del giudice

L'art. 155-quinquies

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Anche in merito al rapporto tra figli e genitori divorziati, separati o che hanno cessato la convivenza more uxorio, la novella del 2006 ha cercato di valorizzare il ruolo del figlio che, non solo avrà diritto di essere ascoltato con particolare attenzione, data la presumibile maturità di giudizio ormai raggiunta, per ogni questione che lo riguardi, compresa l'assegnazione della casa familiare. 

L'art. 155-quinquies ha previsto, altresì, la facoltà per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, permanendo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, anche oltre la maggiore età, in capo ad entrambi i genitori. 

Così riporta l'articolo sopra citato: "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, é versato direttamente all'avente diritto".

Il mantenimento del figlio maggiorenne

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L'obbligo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non è automatica ma sussiste laddove sia oggettivamente riscontrato che lo stesso non è in grado di rendersi economicamente indipendente (essendo controversa in giurisprudenza l'ipotesi in cui il figlio maggiorenne, lavoratore, perda il lavoro in un momento successivo la separazione dei genitori e di conseguenza il proprio sostentamento). Nel caso in cui sia disposto un assegno periodico di mantenimento a favore del figlio maggiorenne - rientrando nel concetto di "mantenimento" tutto ciò che occorre per provvedere alla cura, l'istruzione e all'educazione del figlio, ivi compresa la necessità di un alloggio - egli potrà procedere alla riscossione diretta solo se è il maggiorenne stesso a richiederlo, non valendo, in caso contrario, la decisione unilaterale del genitore debitore. 

Figli maggiorenni con handicap

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Per specifica previsione di legge, infine, nel caso in cui i figli maggiorenni siano portatori di handicap si applicano integralmente le norme previste per i figli minorenni ("ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori").