- L'Affidamento dei figli |
- Evoluzione della normativa |
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Figli maggiorenni
Anche in merito al rapporto tra figli e genitori divorziati, separati o che hanno cessato la convivenza more uxorio, la novella del 2006 ha cercato di valorizzare il ruolo del figlio che, non solo avrà diritto di essere ascoltato con particolare attenzione, data la presumibile maturità di giudizio ormai raggiunta, per ogni questione che lo riguardi, compresa l’assegnazione della casa familiare, ma l’art. 155-quinquies ha previsto, altresì, la facoltà per il giudice di disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, permanendo l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, anche oltre la maggiore età, in capo ad entrambi i genitori. Altro dato, che, del resto, sancisce espressamente una prassi spesso adottata nelle pronunce giurisdizionali antecedenti alla riforma: quella di individuare direttamente il figlio come soggetto legittimato a ricevere e riscuotere l’assegno. Nonostante con tale disposizione venga scongiurato il pericolo di indebiti arricchimenti da parte dell’altro genitore e, contemporaneamente, si responsabilizzi il giovane, parte della dottrina ha evidenziato che potrebbe essere troppo azzardato pretendere che un ragazzo, magari appena diciottenne, sia posto in condizione di agire da solo contro il proprio genitore che dovesse essere inadempiente; pare inopportuno, in definitiva, introdurre questa ulteriore forma di inasprimento dei rapporti tra il figlio e un genitore e, soprattutto, pretendere che il giovane, per definizione privo di risorse economiche, sia lui stesso a doversi rivolgersi all’avvocato per far valere le proprie ragioni. E’ da evidenziare, infine, che l’espressione “valutate le circostanze” (art. 155-quinquies) fuga ogni dubbio circa la non automaticità dell’obbligo di mantenimento; quest’ultimo scatta, invero, solo nel caso in cui si accerti che il giovane sia effettivamente sprovvisto dei necessari mezzi economici sufficienti a condurre una vita dignitosa. Starà alle concrete applicazioni giurisprudenziali, ora, individuare concreti parametri al ricorrere dei quali sorge il diritto del maggiorenne all’assegno, dato che l’attuale disposto normativo non offre precisi appigli sul punto.
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