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Reo - Vizio di menteVizio di mente: L’art. 88 c.p. stabilisce che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere e volere”. Il successivo articolo 89 prevede poi “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere e volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”. Non basta accertare l’esistenza di una malattia mentale per escludere l’imputabilità: occorre appurare in concreto caso per caso, se, e in quale misura, tale malattia abbia effettivamente compromesso la capacità del soggetto di intendere e volere. Per infermità deve intendersi un concetto molto più ampio rispetto a quello di malattia giungendo a comprendere anche i disturbi psichici di carattere non strettamente patologico. Rientra tra le infermità anche la malattia fisica (anche quelle a carattere transitorio) da cui derivi un vizio di mente. Il vizio di mente è totale (art. 88 c.p.) se al momento della commissione del fatto, l’infermità è tale da escludere del tutto la capacità di intende e volere. E’ invece parziale (art. 89 c.p.) se la capacità di intendere e volere non è esclusa ma solo diminuita in presenza di un vizio di mente La pena è esclusa se l’infermità è totale mentre viene diminuita in caso di infermità parziale. L’art. 90 c.p. stabilisce che “gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”. La rilevanza scusante degli stati emotivi o passionali è comunque ammessa in presenza di due condizioni essenziali: a) lo stato di coinvolgimento emozionale si manifesti in una personalità già debole e b) lo stato emotivo o passionale assuma, per particolari caratteristiche, significato e valore di infermità, sia pure a carattere transitorio. |
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