Indice delle guide di diritto penale
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Lesioni personali dolose: l’art. 582 c.p. stabilisce che “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalle quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n.1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
Questa fattispecie si realizza quando il soggetto agente cagiona ad altri una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.
Il bene tutelato dalla norma è l'integrità psico - fisica della persona.
Per malattia si deve intende qualsiasi anomalia dell'organismo e ciò a prescindere da alterazioni visibili.
Le conseguenze che non comportano un’apprezzabile menomazione non costituiscono malattia e pertanto, non configurano ipotesi di reato.
Le lesioni possono essere di due tipi: dolose e colpose. Le prime si verificano nel caso in cui il soggetto che agisce pone in essere e desidera la realizzazione dell'evento mentre le seconde si verificano nel caso in cui, pur non essendo voluto, il fatto si realizza, e questo viene imputato alla negligenza, all'imperizia o all'imprudenza del soggetto che agisce.
In base alla durata della malattia, la lesione può essere distinta in: lievissima (la malattia ha durata non superiore a 20 giorni), lieve (la malattia ha una durata non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 giorni), grave (la malattia produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo, oppure mette in pericolo la vita della persona offesa o provoca un’incapacità della persona superiore a 40 giorni) e gravissima (la malattia non è guaribile o provoca la perdita di un senso, di un organo, della capacità di procreare, o una permanente incapacità della parola oppure provoca la deformazione o uno sfregio permanente al viso).
Le lesione personali lievi e lievissime sono punite dall’Ordinamento con una pena della reclusione che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 3 anni, sono reati procedibili a querela della persona offesa a meno che non concorrono le circostanze aggravanti di cui all’art. 583 e 585 c.p. ad eccezione di quelle indicate dal comma 1 e nell’ultima parte dell’art. 577 c.p.
Quando la procedibilità è a querela della persona offesa, la competenza è del Giudice di Pace (L. 274/2000) e, in tal caso, la pena applicabile è la multa che va da un minimo di € 516 a un massimo di € 2.582 o la permanenza domiciliare da un minimo di 15 a un massimo di 45 giorni o la prestazione di lavoro di pubblica utilità da un minimo di 20 giorni a un massimo di 6 mesi.
Le lesioni personali gravi sono punite con una pena che va da un minimo di 3 anni a un massimo di 7 mentre per la lesione gravissima la pena va da un minimo di 6 a un massimo di 12 anni.
Tali lesioni (gravi e gravissime) sono procedibili d’ufficio. Nell’ipotesi prevista dall’art. 590 c.p. la competenza è del Giudice di Pace mentre per tutte le altre ipotesi la competenza è del Tribunale in composizione monocratica.