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Diritto di accesso agli atti amministrativiA cura di Maria Luisa Foti Diritto di accesso agli atti amministrativi Il diritto di accesso rappresenta principio generale dell’attività amministrativa. L’art.22 della legge sul procedimento specifica che tale principio "costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela". Secondo tale articolo il diritto di accedere ai documenti amministrativi compete a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La legge sul procedimento afferma che "è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dall'istituto". I soggetti passivi, obbligati a consentire l’esercizio del diritto di accesso, secondo quanto prevede l’art.23 sono: le pubbliche amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. L’art.24 prevede due limiti al diritto di accesso: limiti facoltativi, sanciti dai soggetti passivi, che hanno l’effetto di differire l’accesso agli atti fino a quando la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Limiti tassativi, sono stabiliti in forma discrezionale dalla P.A. e producono un differimento all’accesso dei documenti. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata rivolta all’amministrazione che ha formato il documento per esaminarlo o estrarne copia. La P.A. ne caso in cui ritenga di non dover accogliere la richiesta può respingerla se la stessa abbia ad oggetto documenti esclusi dal diritto di accesso, limitarla in riferimento ad alcuni dei documenti richiesti e differirla laddove la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. La legge n.15/2005 ha introdotto novità per quanto riguarda i ricorsi contro le determinazioni amministrative sull’accesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale al TAR, stato inserito l’istituto del riesame da parte del difensore civico competente per ambito territoriale. Il richiedente può chiedere a tela e soggetto che sia riesaminata la richiesta di accesso. Nel caso di amministrazioni centrali e periferiche dello stato il ricorso per riesame è fatto alla commissione per l’accesso agli atti amministrativi (istituita presso al Presidenza de Consiglio dei Ministri). L’art.25 dispone il necessario coordinamento con la normativa in maniera di privacy e delinea il rapporto tra Commissione per l’accesso e Garante per la protezione dei dati personali. L’art.25, co.4 prevede infatti che, "se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso".
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