Per le Sezioni Unite, se la deposizione non riguarda circostanze inerenti al mandato, la sanzione deontologica non va applicata

di Valeria Zeppilli - Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza numero 22253/2017 (qui sotto allegata), hanno dato il via libera alla testimonianza degli avvocati su fatti relativi a ex clienti, purché la stessa sia successiva alla conclusione del mandato professionale e riguardi circostanze estranee allo stesso.

La vicenda

All'origine della pronuncia, c'era la vicenda di un legale che aveva testimoniato proprio su fatti relativi a una ex cliente e al quale, per tale motivo, era stata inflitta la sanzione della sospensione.

In particolare, l'avvocato aveva riferito nel corso di un procedimento penale instaurato su querela di una sua collaboratrice nei confronti della donna che quest'ultima era affetta da "compulsività maniacale" e "mania di persecuzione", che in passato aveva oltraggiato un agente di custodia e che la collega di studio era stata insultata dalla donna gravemente e più volte.

Proprio per tale sua testimonianza, il legale era stato accusato di essere venuto meno ai doveri di lealtà e aveva quindi subito la condanna alla sospensione dall'attività professionale per due mesi, inflitta dal COA competente e confermata dal CNF.

Attinenza al mandato

Per la Cassazione, però, tale conclusione è errata: l'avvocato non ha commesso alcuna violazione deontologica.

Infatti, la norma che sancisce che l'avvocato deve astenersi, per quanto possibile, dal testimoniare su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività e inerenti al mandato ricevuto va letta in stretta correlazione con l'articolo 200 del codice di procedura penale, che riconosce ad alcuni soggetti, tra i quali gli avvocati, la facoltà di opporre il segreto professionale in sede di testimonianza, con conseguente esenzione dall'obbligo di deporre, anche in questo caso solo con riferimento alle "circostanze di fatto apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto".

Dalla lettura di tali due disposizioni emerge chiaramente che i limiti e le facoltà relativi alla testimonianza dell'avvocato non valgono nei casi, come quello di specie, in cui la deposizione riguardi fatti e circostanze che non sono stati appresi nel corso del mandato né sono inerenti allo stesso.

Il legale che si era rivolto alla Corte di cassazione, infatti, aveva fornito degli apprezzamenti sulla personalità della ex cliente, che non possono ritenersi collegati al rapporto di mandato difensivo, così come, del resto, i fatti riferiti.

La sanzione inflitta va quindi annullata.


Corte di cassazione testo sentenza numero 22253/2017
Valeria Zeppilli

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