Legittimazione passiva e profili giurisprudenziali del risarcimento del danno da fauna selvatica

Risarcimento danni da fauna selvatica

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Sovente capita che gli automobilisti, nel percorrere un determinato tratto stradale, subiscano danni da fauna selvatica causati, ad esempio, dall'attraversamento di un cinghiale o di altri animali che ingombrano la carreggiata e si frappongono alla marcia.

Premesso che è specifico obbligo dell'automobilista prestare soccorso all'animale ferito (prescrive infatti l'art. 189 comma 9 bis del Codice della Strada che "L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso") oltre che chiamare le competenti autorità, ci si interroga su come risarcire l'automobilista del danno prodotto, soprattutto per quanto riguarda profili di legittimazione passiva.

Legittimazione passiva in caso di danno da fauna selvatica

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La giurisprudenza ha pacificamente risolto il problema della legittimazione passiva in caso di danno da fauna selvatica rilevando che è ascrivibile il danno alla colpa della P.A. determinata dall'assenza di atti volti a segnalare e prevenire comportamenti invasivi della fauna nelle zone antropizzate (cfr., tra le altre, Cass. n. 11250/2002; n. 1008/2003).

È invece la dottrina a reiteratamente ribadire il principio per cui la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, mentre i poteri afferenti alla sua gestione, tutela e controllo sono stati attribuiti dalla legge n° 157/1992 alle Regioni a statuto ordinario. Detti enti territoriali, in quanto obbligati ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi da parte di tali bestie, sono ritenuti appunto responsabili dei danni provocati da animali selvatici a persone od a cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche.

Liquidazione del danno da fauna selvatica

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Il danno cagionato da fauna selvatica deve essere necessariamente risarcito in base ai principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. nonché dell'art. 2052 c.c. ("danno cagionato da animali") con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico, nella fattispecie ricavabile dal mancato scrupolo nel verificare, ad esempio, eventuali falle alla recinzione di prevenzione che sono di norma apprestate appunto per evitare che la selvaggina di grossa taglia possa accedere alla rotabile a scorrimento veloce ove appunto le velocità è elevata e l'impatto inopinato con capi di quella potrebbe determinare rovinosi se non drammatici effetti sulle vetture circolanti incolpevoli.

Giurisprudenza sul danno da fauna selvatica

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In ordine agli obblighi degli enti si segnala la pronuncia tesa ad ammettere che "In definitiva, anche ad assumere che - diversamente da quanto sostiene la sentenza impugnata -la legislazione di settore in tema di tutela di fauna selvatica è anche a protezione degli utenti della strada, la cui incolumità può essere messa a rischio dalle attività di ripopolamento della fauna, nessun dovere specifico di diligenza al di là di quello generale assolto con la segnaletica, può discendere in capo all'ente delegato per la gestione della fauna dalla mera esistenza della suddetta finalità, se tale dovere non si traduca in specifiche disposizioni normative" (cfr. Cass. n. 16642/2016).

Invece, la giurisprudenza di merito, ha chiarito che "É ormai unanimemente accolta la interpretazione avanzata dalla Suprema Corte che tali eventi siano riconducibili non alla responsabilità ex art 2052 cc ma esclusivamente alla responsabilità ex art 2043 cc: ".. il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043, anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico: resta pertanto immune da censure la decisione di rigetto della domanda proposta nei confronti della Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, non essendo emerse prove dell'addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all'Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi" (Trib. Arezzo n. 299/2016).

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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