Per la Cassazione il divieto di reiterazione vale anche se la prima istanza è stata dichiarata inammissibile per vizi formali

di Valeria Zeppilli - Il debitore pignorato, in base a quanto disposto dal codice di procedura civile, ha la possibilità di chiedere che le cose o i crediti pignorati siano sostituiti da una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore, comprensivo di interessi e spese, e alle spese di esecuzione. L'istanza di conversione, però, può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

Con riferimento a tale ultima limitazione, con la sentenza numero 15362/2017 qui sotto allegata la Corte di cassazione ha offerto delle importanti precisazioni, escludendo, in particolare, qualsivoglia eccezione alla stessa.

Nessuna eccezione, neanche per vizi formali

Lo scopo della disposizione che impedisce la reiterazione dell'istanza, infatti, è quello di impedire al debitore esecutato di utilizzare tale strumento per rallentare la procedura esecutiva attraverso domande formulate all'ultimo momento e ripetutamente. Ma non solo: l'impossibilità di reiterare l'istanza in caso di rigetto è anche un invito a chi la propone a formularla con attenzione.

Proprio tale ultimo aspetto permette ai giudici di affermare che il divieto di reiterazione sussiste sempre, senza eccezioni, e anche quando la prima istanza di conversione sia stata dichiarata inammissibile per vizi formali. Peraltro, non è escluso che anche un'istanza priva di requisiti formali sia proposta per finalità dilatorie.

La vicenda

Nel caso di specie, il debitore aveva dapprima proposto domanda di conversione che, tuttavia, era stata dichiarata inammissibile per mancato versamento del 20% della somma pignorata. Veniva quindi proposta una nuova istanza, dichiarata ammissibile dal Tribunale una volta apertosi il giudizio di merito sull'opposizione rispetto a una prima ordinanza di inammissibilità. Per la Cassazione, però, posto quanto sopra detto tale decisione deve essere considerata errata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, con decisione nel merito i giudici di legittimità hanno quindi rigettato l'opposizione proposta dal debitore avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile l'istanza di conversione del pignoramento, riformando la posizione del giudice del merito.

Corte di cassazione testo sentenza numero 15362/2017
Valeria Zeppilli

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