Le Camere arbitrali sono organismi deputati all'organizzazione e gestione dei procedimenti arbitrali che le parti possono adire grazie a convenzioni di arbitrato

Camere arbitrali: cosa sono

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Le Camere arbitrali sono organismi deputati all'organizzazione e alla gestione dei procedimenti arbitrali che le parti possono adire in virtù di convenzioni di arbitrato tra le stesse stipulate (cd. compromesso o clausola compromissoria).

L'arbitrato, più precisamente, è un procedimento di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione civile, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c.

La decisione con la quale si conclude l'arbitrato, demandata dalle parti ad un terzo quale arbitro unico o collegio arbitrale, prende il nome di lodo.

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 806 c.p.c., la deroga alla giurisdizione statale in favore della giustizia privata per mezzo di giudizio arbitrale è consentita solo per controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, salvo che ciò non sia escluso dalla legge. Il giudizio arbitrale può essere condotto, in conformità alla volontà delle parti, con arbitrato rituale, in cui il lodo ha efficacia di sentenza, o irrituale, in cui il lodo ha efficacia negoziale.

Quando l'arbitrato si svolge dinanzi ad arbitri nominati dalla Camera arbitrale e secondo il regolamento da questa predisposto, si parla di arbitrato amministrato.

Tipologie di Camere arbitrali

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Nel territorio nazionale, le Camere arbitrali sono le istituzioni arbitrali maggiormente diffuse.

In particolare, si ricordano le Camere arbitrali istituite presso le Camere di Commercio (es. Camera arbitrale di Milano) e le Camere arbitrali costituite da taluni Ordini professionali, in proprio ovvero in compartecipazione con enti pubblici, altri Ordini professionali e/o Camere di Commercio (es. Camere arbitrali forensi).

Con riguardo ai servizi offerti, è possibile distinguere tra Camere arbitrali generiche, che gestiscono arbitrati indipendentemente dalla materia della controversia, e Camere arbitrali specializzate, costituite su iniziativa di associazioni di categoria per la risoluzione di controversie tra operatori del medesimo settore economico.

Come funzionano le Camere arbitrali

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La Camera arbitrale non si occupa direttamente della risoluzione della controversia ma soltanto delle questioni organizzative ed amministrative relative al procedimento arbitrale. La Camera arbitrale, pertanto, offre i servizi idonei ad agevolare la risoluzione della controversia insorta tra le parti curando, in particolare, l'elenco degli arbitri, predisponendo il regolamento e mettendo a disposizione le proprie strutture.

Prima dell'avvio del procedimento, la Camera arbitrale fornisce assistenza alle parti nella redazione della convenzione di arbitrato, anche attraverso la predisposizione di clausole contrattuali tipo o modelli di contratti.

Una volta ricevuta la domanda di arbitrato, la Camera arbitrale esamina prima facie la medesima convenzione per verificarne sussistenza, validità e idoneità a radicare l'arbitrato presso l'istituzione arbitrale prescelta.

La procedura arbitrale vera e propria consiste in una serie di scansioni ed adempimenti simile a quella prevista dal codice di rito per il contenzioso ordinario, ma sotto la supervisione della Camera arbitrale durante tutta la durata del procedimento.

Ogni Camera arbitrale dispone di un proprio statuto che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, nonché di un regolamento interno con le regole applicabili al procedimento arbitrale, con precisa indicazione dei tempi e delle tariffe.

Arbitrato amministrato

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Le parti della controversia possono operare la gestione e il controllo sulla correttezza e sullo svolgimento del procedimento direttamente o per mezzo dell'arbitro dalle stesse prescelto in base alle regole procedurali convenzionalmente predisposte (cd. arbitrato ad hoc), oppure possono richiedere l'intervento di un'istituzione arbitrale, quale la Camera arbitrale, affinché quest'ultima fornisca il proprio supporto logistico e regolamentare all'arbitrato, procedendo essa stessa al controllo e alla gestione della procedura: è il cd. arbitrato amministrato.

Nell'arbitrato amministrato, pertanto, le parti si avvalgono delle regole predisposte dall'istituzione arbitrale che monitora il procedimento per garantirne la conformità al regolamento medesimo.

Questo aspetto vale a distinguere l'arbitrato amministrato dal cd. arbitrato regolamentato, in cui le parti rinviano unicamente ad un regolamento già predisposto, senza avvalersi dell'ulteriore apporto dell'istituzione arbitrale.

In ogni caso, il richiamo il regolamento può costituire la fonte esclusiva della procedura arbitrale o essere integrato e/o derogato dalla volontà delle parti, con prevalenza della fonte pattizia su quella regolamentare.


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