Il professionista che non intenda proseguire nel rapporto instaurato con il cliente può, in ogni momento, fare espressa rinuncia al mandato

La facoltà di rinunciare al mandato

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Il professionista che non intenda proseguire nel rapporto instaurato con il cliente può, in ogni momento, fare espressa rinuncia. La facoltà concessa al difensore non deve comunque collidere con le esigenze di difesa del suo assistito il quale, causa la decisione assunta dal legale, si trova temporaneamente sprovvisto di difensore. Di conseguenza, laddove un avvocato voglia rinunziare al mandato, dovrà comunque garantire l'attività difensiva sino al momento in cui la parte non si munisca di un nuovo difensore e non si costituisca a mezzo di questi. Per espressa previsione normativa (art. 85 c.p.c. "La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore"), infatti, gli effetti della rinuncia al mandato decorrono dal momento della costituzione della parte con un nuovo difensore. I rapporti tra clienti e avvocato invece si risolvono al momento della manifestazione della volontà dell'avvocato di recedere.

Obblighi dell'avvocato e del cliente

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Sino al momento di nomina e costituzione di un nuovo difensore ai sensi dell'art. 85 c.p.c. il precedente avvocato è tenuto a rappresentare il suo assistito ed è deontologicamente obbligato a rispettare quei principi di lealtà e correttezza che si pongono alla base del rapporto professionale. Nel processo penale, inoltre, si deve rispettare ed attendere il c.d. termine a difesa, termine che deve essere garantito al nuovo difensore per poter prendere visione degli atti e predisporre un'adeguata strategia processuale.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 108 c.p.p.: "Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato

o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". Il comma II del medesimo articolo dispone che il termine a difesa può anche essere più breve di quello indicato laddove specifiche esigenze lo richiedano e, dunque, "Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza".

Stanti i prefati adempimenti cui l'avvocato deve comunque attendere, ci si chiede come questi debba comportarsi laddove il suo assistito sia irreperibile o laddove questi non nomini prontamente un nuovo difensore. L'avvocato rinunciante ha, a tal riguardo, specifico diritto a che il cliente provveda alla nomina di un nuovo legale in tempi ragionevoli. Inoltre l'avvocato ha diritto a che gli vengano corrisposti i compensi per l'attività professionale svolta e può esigere, dunque, l'onorario corrispondente.

La Cassazione sulla rinuncia al mandato professionale

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Procediamo con il commento di una recente pronuncia della Suprema Corte riportando, dapprima come sempre, le parole dei giudici di Piazza Cavour che assumono rilievo in questa sede.

La Cassazione ha affermato che il recesso dell'avvocato è sempre ammesso anche "senza giusta causa". Ciononostante il professionista è tenuto a preservare il cliente da pregiudizi derivanti dalla propria decisione (Cass. n. 23077/2022). Inoltre, hanno avuto occasione di precisare dal Palazzaccio che ai sensi dell'art. 85 c.p.c. "la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore". E' stato precisato al riguardo che ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, con la conseguenza che la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente, giusta disposto dell'art. 330, comma 1, seconda parte del codice di rito" (cfr., tra le altre, Cass. n. 7771/2004; n. 11504/2016). Si apprende dalle citate pronunce che la notifica di un'avvenuta impugnazione debba essere rivolta necessariamente al difensore non ancora sostituito poiché, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca ha effetto dal momento della costituzione del nuovo difensore e, dunque, sino ad allora, il precedente rimane provvisto di ius postulandi.

Fac-simile di rinuncia al mandato professionale

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Egr. Sig.

Via___________, n.___

CAP Città

Luogo, data

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Sig.__________/___________


Egr. Sig.____

Con la presente è mia premura comunicarLe che ho intenzione, con riferimento al procedimento di cui in oggetto, rinunziare al mandato professionale. Sono dunque a chiederLe di passare presso il mio studio così da poterLe io restituire la documentazione. In detta sede potrà provvedere inoltre a liquidare i miei onorari.

Distinti saluti

Avv._________________


TRIBUNALE CIVILE DI ___________

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL MANDATO

PROC. N._______R.G., G.I. dott._________

per

Il Sig._____________, nato il___________, in____________, residente in_____________, via____________, n.__, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.___________(c.f.________), del Foro di___________, in_____________, che lo rappresenta e difende come da procura conferita in data_____________;

il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al mezzo telefax al n._________oppure all'indirizzo p.e.c.___________come comunicati all'ordine professionale di appartenenza;

Contro

Il sig.__________, con l'Avv._________;

premesso che:

- con atto di citazione del________, notificato in data_________, il Sig. _______________, conveniva in giudizio___________al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni__________________________;

- in data______, con comparsa del__________, si costituiva ritualmente in giudizio______________impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito;

- in data____________il giudice, udite le parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 co. VI;

- con lettera raccomandata recante data____________, il sottoscritto procuratore comunicava al suo assistito la volontà di recedere dal rapporto e di rinunciare al mandato.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Avv.__________, nella qualità in epigrafe specificata

DICHIARA

di rinunciare al mandato conferito da____________in data___________ ed in relazione all'assistenza nel procedimento epigrafato. Per l'effetto

CHIEDE

Che venga differita l'udienza al fine di consentire al suesposto cliente di munirsi di nuovo difensore e garantire il diritto alla difesa.

Si produce:

raccomandata a.r. recante data.

Con osservanza.

Luogo, data

Avv._______________

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

Foto: 123rf.com
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